Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.164

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: venduto gr. 10'200 di marijuana, offerto gr 300 di marijuana, detenuto gr. 69.18 di marijuana, destinati alla vendita

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

28 giugno 2006/ep

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Ornella Sacchi, segretaria di camera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dall'8 al 17 febbraio 2005;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

per avere, senza essere autorizzato, ad Agno, Ponte Tresa e Monteggio, nel periodo marzo 2004 / 08.02.2005:

1.1. ripetutamente venduto a __________, __________ __________ e ad un certo __________ non meglio identificato 10200 grammi di marijuana a Fr. 4,50 / Fr. 4,20 il grammo, sostanza da lui trovata in un bidone nelle vicinanze della sua abitazione;

1.2. ripetutamente offerto gratuitamente a vari suoi conoscenti tra cui __________, __________, __________ e ad un certo __________ non meglio identificato 300 grammi di marijuana, sostanza da lui prelevata dallo stesso bidone di cui al punto 1.1.;

1.3. detenuto ai fini di vendita 69,18 grammi netti di marijuana, sostanza sequestrata dalla Polizia al momento dell’arresto;

atti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cfr. 2 lett. c LS;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo dicembre 2002 / primo semestre 2003, consumato personalmente un qualche grammo di marijuana;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall’art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 166/2005 del 15 dicembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.35.

Le parti danno atto dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale dell'imputazione di cui al punto 2 dell'atto di accusa.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa, limitatamente al punto 1 e conclude chiedendo che l’accusato venga condannato alla pena di 14 mesi di detenzione,sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Inoltre, dei fr. 2'925.45 sequestrati, chiede che fr. 1'000.-- vengano considerati quale risarcimento compensatorio.

§ Il Difensore, il quale non avendo obiezioni nè eccezioni da sollevare, sottolinea che il suo cliente, nel periodo in cui ha commesso i fatti, viveva in un ambiente famigliare dove regnavano tensioni ed incertezze. Proprio in quel periodo "grigio" è venuto a contatto con il mondo della canapa. Ora l'obiettivo del suo cliente è quello di ricominciare con una vita serena, accanto alla sua compagna ed a suo figlio, trovare un lavoro stabile per poter condurre una vita "normale".

Chiede una riduzione della pena, tenendo conto delle attenuanti.

Conferma infine la richiesta, già formulata dal PP, della sospensione condizionale della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, ad Agno, Ponte Tresa e Monteggio, nel periodo marzo 2004 – 8 febbraio 2005,

1.1.1. venduto 10’200 grammi di marijuana?

1.1.2. offerto 300 grammi di marijuana?

1.1.3. detenuto 69.18 grammi di marijuana, destinati alla vendita?

1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando un guadagno considerevole?

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2. Sussistono attenuanti specifiche giusta l'art. 64 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve subire la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?

5. Deve essere condannato a versare un risarcimento compensatorio di fr. 1'000.--?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che i quesiti no. 2 e 5;

visti gli art. 18, 36, 41, 48, 50, 58, 59, 63, 64, 69 CP;

19 cifra 2 lett. c LStup

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere, realizzando un guadagno considerevole,

per avere, senza essere autorizzato, ad Agno, Ponte Tresa e Monteggio, nel periodo marzo 2004 – 8 febbraio 2005,

1.1.1

venduto 10’200 grammi di marijuana;

1.1.2

offerto 300 grammi di marijuana;

1.1.3

detenuto 69.18 grammi di marijuana, destinati alla vendita;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

4.

E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione dell'importo di fr. 1'000.--, sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle tasse e spese di giustizia.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 1'297.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'547.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 48, Art. 50, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 64 e Art. 69 — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.