Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.51

spaccio di cocaina e consumo di marijuana

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

25 maggio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 sedicente

e residente a

detenuto dal 24 febbraio 2005;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005,

a Lugano, nei pressi dell'Ospedale Civico, e a Canobbio nei dintorni dell'ipermercato Carrefour,

venduto un quantitativo totale di almeno 66.5 gr. di cocaina

a diversi tossicomani locali e meglio:

a __________, gr. 41.5;

a __________, gr. 10;

a __________, gr. 14;

a __________, gr. 1;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal mese di febbraio 2003 al 24 febbraio 2005,

a Lugano e dintorni, consumato un quantitativo imprecisato di marijuana, ma almeno 50 gr.;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 Cifra 1 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2005 del 15 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato alla pena di 8 mesi di detenzione da espiare, nonché all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 5 anni. Da ultimo postula la confisca degli oggetti e del denaro posti sotto sequestro; nonché la confisca e la distruzione della droga sequestrata.

§ Il Difensore, il quale, chiede una massiccia riduzione della pena, sospesa comunque condizionalmente in considerazione del fatto che il suo cliente è incensurato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1, sedicente

1. È autore colpevole di:

1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a Canobbio,

venduto 66,5 grammi di cocaina?

1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005

a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

consumato almeno 50 grammi di marijuana?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

2.1 privativa della libertà?

2.2 accessoria dell’espulsione?

3. Deve essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli oggetti posti sotto sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2, mentre che per i n. 1.1 e 3 la risposta è parzialmente affermativa;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1, sedicente, é autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a Canobbio, venduto circa 45 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005

a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

consumato almeno 50 grammi di marijuana;

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 sedicente, è condannato:

2.1

alla pena di 5 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata la confisca o il sequestro conservativo in garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, di

3.1

fr. 130.-

3.2

un telefono cellulare Nokia IMEI con carta SIM no. __________.

4.

È ordinato il dissequestro dell’apparecchio fotografico Sony

n. __________.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

TE 1

2.

TE 2

3.

TE 3

4.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 63, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.