Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.59

Rapina, appropriazione indebita, consumo stupefacenti

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

24 agosto 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Roberta Arnold, dr. iur,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

domiciliato a

detenuto dal 7 all'8 ottobre 2004;

prevenuto colpevole di:

1. rapina,

per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza e meglio,

in data 23 settembre 2004, sul treno Lugano-Mendrisio, verso le 22.30, in correità con __________, ai danni di PL 1, __________ sferrando un pugno al viso alla vittima (si richiamano i certificati medici del 24.9.04 rilasciato dall'OBV di Mendrisio e quelli del 27.9.04 e 2.3.05 rilasciati dal Dr. __________) e __________ trattenendogli le mani per poi sottrargli il portamonete contenente fr. 40.-;

2. appropriazione indebita,

per avere, a scopo di indebito profitto, a Lugano presso la Stazione FFS il 4.9.2004, trattenuto ed in seguito venduto per fr. 100.-, un telefono cellulare marca "Motorola" nr. __________ __________ prestatogli dalla proprietaria, rimasta sconosciuta, per effettuare una telefonata;

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, detenuto il 7.10.2004 a Lugano, un pezzetto di cartone imbevuto di mescalina, sostanza acquistata a Zurigo uno o due mesi prima in ragione di 10 ml per il proprio consumo,

nonché consumato un quantitativo imprecisato di canapa e di mescalina in località imprecisate durante il 2003 ed il 2004 fino al 7.10.2004;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 138 cifra 1, 140 cifra 1 CP e 19a cifra 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 58/2005 del 4 maggio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio DUF 1

§ Il tutore sig. TE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.00 alle ore 11.40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato al collocamento ai sensi dell’Art. 100 bis, chiedendo di:

○ Integrare nell’ACC l’aggiornamento della contravvenzione alla LTP e la contravvenzione alla LStup per il consumo quotidiano di canapa.

○ Il sequestro e la confisca della mescalina

§ Il Difensore, il quale contesta la fattispecie di appropriazione indebita del telefono Motorola, ritenendo che chi presta qualcosa non concede l’affidamento. Pertanto in caso saremmo di fronte ev. ad un furto o ad un’ appropriazione semplice. Il telefono aveva un valore inferiore ai 300.-, pertanto l’Art. 172 ter CP prevede la querela, che in casu non c’era. Pertanto va prosciolto da questa accusa. L’accusato denota gravi lacune intellettuali ed ha un passato difficile. Inoltre ha spesso agito su incitamento di altri, con una scemata responsabilità. Il collocamento in una casa d’educazione è sicuramente una buona soluzione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. rapina,

per avere, il 23 settembre 2004, sul treno Lugano-Mendrisio, verso le 22.30, commesso un furto ai danni di PL 1, usandogli violenza e rendendolo incapace di opporre resistenza,

in correità con un terzo?

1.2. appropriazione indebita,

per avere, a scopo di indebito profitto, a Lugano presso la Stazione FFS il 4.9.2004, trattenuto e poi venduto per fr. 100.-, un cellulare "Motorola" che la proprietaria gli aveva consegnato per effettuare una telefonata?

1.2.1. trattasi di reato di lieve entità?

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato

1.3.1. detenuto il 7.10.2004 a Lugano, un pezzetto di cartone imbevuto di mescalina, acquistata a Zurigo uno o due mesi prima in ragione di 10 ml per il proprio consumo?

1.3.2. consumato un quantitativo imprecisato di canapa e mescalina in località imprecisate fra il 2003 e il 7.10.2004

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5. Deve essere ordinato il collocamento in una casa d’educazione al lavoro ai sensi dell’ Art. 100 bis?

6. Deve subire la confisca di quanto sequestrato?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2 e 3, n. 4 privo d’oggetto;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 63, 64, 68 e 69, 100 bis, 138, 140, 172ter CP;

19a LStup

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

rapina,

per avere, il 23 settembre 2004, sul treno Lugano-Mendrisio, verso le 22.30, commesso in correità con un terzo un furto ai danni di PL 1, usandogli violenza e rendendolo incapace di opporre resistenza,

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato

1.2.1

detenuto il 7.10.2004 a Lugano, un pezzetto di cartone imbevuto di mescalina, acquistata a Zurigo uno o due mesi prima in ragione di 10 ml per il proprio consumo;

1.2.2

consumato un quantitativo imprecisato di canapa e mescalina in località imprecisate fra il 2003 e il 7.10.2004,

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.

3.

Di conseguenza nei confronti di AC 1, che ha agito in stato di scemata responsabilità, è pronunciato il collocamento in una casa di educazione al lavoro.

4.

La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese processuali sono a carico del condannato.

5.

E’ ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente oggetto di sequestro.

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PL 1

2.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 128.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 278.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 64 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.