Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2006.115

Istigato ragazza minorenne a denunciare un terzo di coazione sessuale per far aprire contro di lui un procedimento penale (denuncia mendace) + ingiurie inviate tramite messaggi SMS. Pena pecuniaria sospesa cond. e multa. Risarcimento e torto morale

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

28 aprile 2009/sd

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a 00

prevenuto colpevole di:

1. Denuncia mendace, in parte per istigazione

per avere, tra il mese di giugno ed il mese di ottobre 2005, a __________, __________ e __________, in parte intenzionalmente determinando altri a denunciare, in parte direttamente denunciato all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sapeva innocente per provocare contro di essa un procedimento penale, ciò che poi è accaduto, e meglio per avere:

a) convinto __________ (__________) a quel tempo minorenne, a

recarsi in Polizia per segnalare, contrariamente al vero,

PC 1 quale autore di un'aggressione sessuale e,

quindi, sospetto autore del reato di coazione sessuale e di

minaccia, cosa che poi la ragazza ha fatto il 27.06.2005

presentandosi presso il commissariato di __________ dove,

sentita a verbale, ha rilasciato dichiarazioni in questo senso,

poi confermate ancora in occasione della sua deposizione

davanti agli inquirenti a __________ il 05.08.2005;

b) interrogato a sua volta dalla Polizia il 6.7.2005, rilasciato

dichiarazioni, benché consapevole che si trattasse di falsità,

intese a confermare quanto riferito dalla ragazza e in

particolare che questa le aveva detto che PC 1 era stato a

casa sua, che l'aveva gettata sul letto, che le aveva strappato

la maglietta e palpata dappertutto anche sotto i vestiti e che in

seguito l'avrebbe minacciata di "farla fuori";

2. Ripetute ingiurie

per avere, nelle sottoelencate circostanze, offeso con scritti l'onore di persone, e meglio per avere:

- il 30 giugno 2006 inviato un SMS a PL 1 tacciandola

di "stronza di merda";

- il 30 giugno 2006 inviato un SMS a PC 1 e

riferendosi a PL 1 affermato "Sei contento di essere

insieme ad una zoccola che scopa tutti quanti incluso il

portinaio...";

- il 10 luglio 2006 inviato a PC 1 un SMS tacciandolo

di "pezzo di merda";

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: Art. 179septies, 303 Cifra 1 CP,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 114/2006 del 15.09.2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico __________;

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (senza GP) avv. DUF 1.

§ L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:00.

L'atto d'accusa va corretto al punto 2 perché il secondo SMS è del 10.07.2006 (anziché del 30.06.2006) e perché il reato d'ingiuria è sanzionato dall'art. 177 CP (e non dall'art. 179septies CP).

È pervenuta alla Corte la notifica di pretese civili dell'avv. RC 1, il quale per conto di PC 1 si costituisce parte civile e chiede la rifusione delle spese legali di

fr. 2'307.- come pure il versamento di fr. 1'000.- quale indennità per torto morale.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

confermato integralmente l'atto d'accusa, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato alla pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere da fr. 30.- (non opponendosi alla concessione della sospensione condizionale), pena da cumulare ad una multa di fr. 1'000.-;

§ L’avv. RC 1, rappresentante della PC 1, il quale richiama il diritto all'oblio del suo assistito, oblio che è stato violato dall'accusato. Illustra lo scritto prodotto in data odierna e conclude chiedendo, sentite le disagiate condizioni economiche dell'accusato, un'indennità di torto morale di almeno fr. 300.- nonché la rifusione dell'onorario e delle spese legali;

§ Il Difensore, il quale rileva che l'atto d'accusa a suo modo di vedere è irrito nella misura in cui indica l'accusato come autore di denuncia mendace. Rifacendosi all'autorevole giurisprudenza del Tribunale federale, egli spiega perché in realtà AC 1 è solo autore di istigazione al reato di denuncia mendace. Sottolinea poi il fatto che AC 1 ha per finire ritrattato le accuse mosse nel suo primo verbale del 6.07.2005, per il ché egli si trova in una situazione assai prossima a quella descritta dall'art. 308 CP. Chiede che il comportamento del suo assistito sia valutato alla luce delle circostanze personali in cui egli si trovava nel 2005 confrontato con lo sfaldamento del suo matrimonio. In conclusione postula che la pena proposta sia ridotta in modo congruo e che essa sia sospesa condizionalmente essendo il suo assistito incensurato. Prudenzialmente si oppone alle pretese di Parte civile anche se lascia alla Corte di decidere secondo equità.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:

quesiti: AC 1i

1. è autore colpevole di:

1.1. denuncia mendace

commessa:

1.1.1. quale istigatore, il 27.06.2005?

1.1.2. quale autore, il 6.07.2005?

1.2. ripetuta ingiuria

commessa,

tramite l'invio di messaggi SMS:

1.2.1. a PL 1, il 30 giugno 2006?

1.2.2. a PC 1, il 30 giugno 2006, recte il 10 luglio 2006?

1.2.3. a PC 1, il 10 luglio 2006?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3. deve un risarcimento alla PC 1, e se sì in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza; ritenuto comunque utile precisare che l’assegnazione di indennità alla PC è avvenuta in base alle norme del CO, la LAVI essendo nel concreto caso non applicabile;

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.;

visti gli art. 12, 24, 34, 42 cifre 1 e 4, 44, 47, 49, 177, 303 cifra 1, 308 CP; 41, 47, 49 CO;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

istigazione a denuncia mendace

per avere,

a __________ e __________ il 27.06.2005,

intenzionalmente determinato la minorenne __________ a denunciare all'autorità PC 1 siccome colpevole di coazione sessuale, sapendo che PC 1 era innocente e ciò per provocare - come provocò - contro di lui un procedimento penale,

e meglio come descritto al punto 1a dell'atto d'accusa;

1.2

ripetuta ingiuria

per avere,

inviato in tre occasioni messaggi SMS a PL 1 risp. a PC 1 offendendo per le parole ivi contenute il loro onore, il 30 giugno 2006 e il 10 luglio 2006,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nel verbale del dibattimento.

2.

AC 1 è prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace commessa nelle circostanze descritte nel punto 1b dell'atto d'accusa.

3.

Di conseguenza AC 1 è condannato:

3.1

alla pena pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento), corrispondenti a 180 (centottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna,

nonché alla multa di fr. 450.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di giorni 15;

3.2

a versare alla PC 1 (rappr. dall'avv. RC 1) l'importo di fr. 300.- a valere quale indennità di torto morale e fr. 2'000.- a titolo di ripetibili;

3.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 450.--

Spese diverse fr. 64.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 914.--

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 177, Art. 179septies e Art. 308 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.