Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2006.5

Spaccio di oltre 800 grammi di eroina sull'arco di circa tre mesi da parte di cittadini albanesi in Svizzera con passaporto falso

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

31 gennaio 2006/ep

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1. AC 1

e domiciliato a

2. AC 2 (sedicente)

e domiciliato a

alias

_________, nato il _________, cittadino italiano, residente a _____ (I),

_________, nato il _________, cittadino albanese, residente a ______ (AL)

_________, nato il _________, cittadino albanese,

_________, nato il _________, cittadino albanese,

detenuti dal 16 settembre 2005;

prevenuti colpevoli di:

Fatti

A.

AC 1 e AC 2, in correità

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzati,

1.1. nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 15 settembre 2005,

a Breganzona, Lugano ed in altre imprecisate località,

venduto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________, __________, __________, __________ ed altri non meglio identificati, complessivamente almeno 600 grammi di eroina, con grado di purezza indeterminato, in prevalenza sottoforma di buste dosi da 1 a 5 grammi l’una, da loro confezionate, al prezzo di fr. 50.- il grammo,

sostanza previamente acquistata a Zurigo, sia a contanti che a credito, da uno spacciatore albanese soprannominato “__________”, sottoforma di buste minigrip da ca. 5 grammi l’una, al prezzo variante tra fr. 150.- e fr. 250.- l’una;

1.2. nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 15 settembre 2005,

a Breganzona, Lugano ed in altre imprecisate località,

offerto, sia in cambio di imprecisati quantitativi di cocaina sia per fumate collettive, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e segnatamente a __________ ed altri non meglio identificati, complessivamente, circa 53 grammi di eroina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 1 grammo l’una, sostanza previamente acquistata, come descritto al punto 1.1 del presente atto di accusa,

nonché, almeno 5 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, ad __________, in cambio della sua ospitalità, sostanza previamente acquistata a Zurigo e Lugano, da spacciatori non identificati;

1.3. il 15/16 settembre 2005,

da Zurigo a Bellinzona, con il treno, per poi proseguire fino a Giubiasco a bordo dell’autovettura marca VW 1300 targata __________, di proprietà di __________ e da lui condotta, trasportato e detenuto 193,93 grammi netti di eroina (grado di purezza medio del 19,27%) e 0,1 grammi di cocaina, sostanze acquistate a Zurigo, il 15 settembre 2005, al prezzo di fr. 50.-, rispettivamente fr. 100.- il grammo, dal summenzionato spacciatore albanese e da uno spacciatore africano non identificato,

sostanze destinate sia alla vendita a terzi che al loro consumo personale, se non fossero state sequestrate dalla Polizia, il giorno del loro arresto;

B.

AC 1, singolarmente

2. falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________ intestata a __________, denunciata smarrita il 18 ottobre 2004 ad __________ (CO) e sulla quale era stata applicata la sua fotografia, documento procuratogli in Italia da persona non identificata;

3. infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ripetuta

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona, Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;

4. guida in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

5. guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle strade del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone (almeno 10 flaconi), sostanze previamente acquistate come descritto in precedenza, nonché dal connazionale __________ o ricevute in cambio di altri stupefacenti;

C.

AC 2 singolarmente

7. falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________ intestata a __________, denunciata smarrita il 26 settembre 2004 alla Questura di __________ e sulla quale era stata applicata la sua fotografia, documento procuratogli in Italia da persona non identificata;

8. violazione del bando, ripetuta

per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più occasioni, entrando su territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a conoscenza;

9. guida in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

10. guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle strade del Luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

11. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e ketalgine (almeno 100 pastiglie), sostanze previamente acquistate come descritto in precedenza, nonché dal connazionale __________ o ricevute in cambio di altri stupefacenti;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 252 e 291 CP, 91 cpv. 2 e 95 cifra 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19 cifra 2 e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2006 del 13 gennaio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1

AC 2assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 2

§ IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 16.40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rilevate la scaltrezza e la furbizia dei due accusati che hanno loro permesso in poco di tempo di instaurare il proprio traffico di eroina; posta in evidenza la gravità dei fatti, commessi in maniera reiterata a scopo di lucro e riguardanti quantitativi importanti di eroina; confermato integralmente l'atto di accusa conclude chiedendo che:

- AC 1 sia condannato alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione da espiare e all'espulsione dal territorio svizzero per 7 (sette) anni.

- AC 2 sia condannato alla pena di 15 (quindici) mesi di detenzione; gli sia revocata la sospensione condizionale concessa con DA 22.11.2004 del MP Lugano, sia prolungato il periodo di espulsione per ulteriori 5 anni.

Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore AC 1 DUF 1 il quale pone in evidenza la collaborazione prestata dal suo assistito e, postulata l'applicazione dell'attenuante della scemata responsabilità conclude chiedendo che il suo assistito sia condannato ad una pena inferiore all'anno, in particolare da compensarsi con il carcere preventivo sofferto, e da porsi al beneficio della sospensione condizionale in ragione della prognosi favorevole (volontà di disintossicarsi in breve tempo, dimostrazione di pentimento, intenzione di tornare in Albania per rifarsi una nuova vita).

§ Il Difensore di AC 2 DUF 2, il quale posti in evidenza la personalità, la figura e la vita anteriore del suo assistito e ripercorsi brevemente i fatti conclude chiedendo che la pena richiesta dal PP, in ragione della sostanziale collaborazione prestata, del ruolo minore avuto, dell'assenza di lucro, dell'elevato consumo di eroina del suo assistito e senza contestare la recidiva ex art. 67 CP, sia ridotta ad un massimo di 12 mesi. Non si oppone all'espulsione dalla Svizzera. Si oppone alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena di cui al DA 22.11.2004 del MP Lugano. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro salvo per il telefono cellulare Motorola.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

A. AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. Infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2

1.1.1. nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali, almeno 600 grammi di eroina;

1.1.2. nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

1.1.3. il 15/16 settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di eroina e 0,1 grammi di cocaina;

1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2. falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________ intestata a __________

1.3. infrazione alla LDDS, ripetuta

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona, Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;

1.4. guida in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

1.5.guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.6. contravvenzione alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone(almeno 10 flaconi);

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1. privativa della libertà;

3.2. d’espulsione?

B. AC 2 sedicente

1. E’ autore colpevole di:

1.1. Infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1

1.1.1. nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali, almeno 600 grammi di eroina;

1.1.2. nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

1.1.3. il 15/16 settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di eroina e 0,1 grammi di cocaina;

1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

1.2. falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________ intestata a __________;

1.3. violazione del bando, ripetuta

per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più occasioni, entrando sul territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a conoscenza;

1.4. guida in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

1.5. guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.6. contravvenzione alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e ketalgine (almeno 100 pastiglie);

2. E’ recidivo?

3. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

4. Può beneficiare dell’attenuante della giovane età?

5. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

5.1. privativa della libertà;

5.2. d’espulsione?

6. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 20 giorni di detenzione inflittagli il 22.11.2004 dal Ministero Pubblico di Lugano?

C.CONFISCA

1. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 3.2;

B. per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti tranne ai quesiti n. 5.1 e 5.2;

C. per la confisca affermativamente al quesito;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 252, 291 CP;

19 n. 1, 2 e 19a LStup;

91 cpv. 2 e 95 n. 1 LCS;

23 n. 1 LDDS;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

1.1

Infrazione aggravata alla LStup

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2,

1.1.1

nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali, almeno 600 grammi di eroina;

1.1.2

nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

1.1.3

il 15/16 settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di eroina e 0,1 grammi di cocaina;

1.2

falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________ intestata a __________

1.3

infrazione alla LDDS, ripetuta

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in più occasioni, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – settembre 2005, dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso ed aver soggiornato illegalmente a Mendrisio, Breganzona, Zurigo e Lugano, siccome sprovvisto di documenti di legittimazione validi;

1.4

guida in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

1.5

guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.6

contravvenzione alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 100 grammi) e metadone(almeno 10 flaconi);

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.AC 2 (sedicente) è autore colpevole di

2.1

Infrazione aggravata alla LStup

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1

2.1.1

nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, venduto in più occasioni a vari tossicodipendenti locali, almeno 600 grammi di eroina;

2.1.2

nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005- 15 settembre 2005, a Breganzona, Lugano e altre imprecisate località, offerto a vari tossicodipendenti locali complessivamente circa 53 grammi di eroina e almeno 5 grammi di cocaina;

2.1.3

il 15/16 settembre 2005, da Zurigo a Giubiasco trasportato e detenuto 193,93 grammi di eroina e 0,1 grammi di cocaina;

2.2

falsità in certificati

per avere, a Giubiasco, il 16 settembre 2005, fatto uso, a scopo d’inganno, per legittimarsi al momento del fermo da parte degli agenti della Polizia cantonale, della falsa carta d’identità italiana numero __________ intestata a __________;

2.3

violazione del bando, ripetuta

per avere, nel periodo settembre 2004 – 16 settembre 2005, in più occasioni, entrando sul territorio svizzero dal valico doganale di Brusata e/o di Chiasso, contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della Confederazione Svizzera pronunciato per un periodo di 5 (cinque) anni, con sentenza del Bezirksgericht Bremgarten del 14 novembre 2002, di cui era a conoscenza;

2.4

guida in stato di inattitudine, ripetuta

per avere, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, circolato alla guida dell’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;

2.5

guida senza licenza di condurre, ripetuta

per avere condotto, sulle strade del luganese, nonché da Lugano a Zurigo e ritorno, nel periodo luglio 2005 – settembre 2005, in più occasioni, l’autovettura marca VW Golf targata __________, di proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

2.6

contravvenzione alla LStup

per avere, a Mendrisio, Lugano, Breganzona, Zurigo ed in altre imprecisate località, nel periodo fine giugno/inizio luglio 2005 – 16 settembre 2005, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (almeno 200 grammi), cocaina (almeno 50 grammi), marijuana (almeno 30 grammi) e ketalgine (almeno 100 pastiglie);

3.

Di conseguenza:

3.1

AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

3.1.1

alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.1.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;

3.2

AC 2 essendo recidivo, avendo agito in stato di scemata responsabilità e ritenuta la giovane età, è condannato:

3.2.1

alla pena di 13 (tredici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di ulteriori 5 (cinque) anni.

4.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

5.

Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 20 giorni di detenzione inflitta a AC 2 il 22.11.2004 dal Ministero Pubblico di Lugano.

6.

E' ordinata la confisca di quanto in sequestro.

7.

La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido in ragione di un mezzo ciascuno.

8.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 3'469.30

Spese diverse fr. 2'154.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 5'973.55

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 1'734.65

Spese diverse fr. 2'154.25

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 4'063.90

===========

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 1'734.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 1'909.65

===========

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 252 e Art. 291 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.