Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2006.92

infrazione LFStup (venduto 160 gr cocaina e 110 marijuana), contravvenzione LFStup, violazione LCS

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

18 gennaio 2007/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Riviera

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 7 al 25 luglio 2005;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

1.1 per avere

a Biasca, Bellinzona, Bodio e altre località della regione Bellinzonese e Tre Valli,

dal 2003 al 7 luglio 2005,

senza essere autorizzato,

in diverse circostanze,

procurato, offerto, rispettivamente venduto al prezzo di fr. 100.--/150.-- il grammo, a diversi consumatori locali fra i quali __________ nonché altre tre persone non identificate, almeno grammi 160 di cocaina (grado di purezza sconosciuto),

sostanza precedentemente acquistata segnatamente da __________;

1.2 per avere

a Biasca,

nel corso del 2003,

senza essere autorizzato,

venduto a tale non meglio identificato “__________” ca. 100 grammi di marijuana, sostanza ottenuta dalla coltivazione in proprio di 5 piante di canapa;

reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LS;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere

a Biasca, Bodio, Bellinzona e altre località,

dal 2003 al 7 luglio 2005,

senza essere autorizzato,

consumato personalmente ca. 550/600 grammi di cocaina, sostanza acquistata nelle circostanze di cui al p.to 1.1 del presente atto di accusa, nonché ca. 400 grammi di marijuana;

reato previsto dall’art. 19a LS;

3. infrazione alle norme della circolazione

per avere,

ad Anzonico, l’8 agosto 2005,

nell’abbordare una curva per lui piegante a destra, a causa dell’eccessiva velocità inadeguata al tipo di strada (strada di montagna), perdendo la padronanza del suo motoveicolo marca Husqvarna e andando a collidere contro la vettura Volvo V40 targata TI condotta da PL 1, infranto le norme della circolazione stradale;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 v. LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr, art. 4 cpv. 1 ONC;

4. circolazione senza licenza di condurre

per avere, ad Anzonico, l’8 agosto 2005, condotto il motoveicolo Husqvarna SM 610, cc 125, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;

5. conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile

per aver,

ad Anzonico, l’8 agosto 2005,

condotto il motoveicolo Husqvarna, senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

reato previsto dall'art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 91/2006 del 4 agosto 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale osserva come le imputazioni dell’atto d’accusa non siano in sostanza contestate. Da atto della volontà di redimersi dell’imputato e sottolinea i progressi fatti dallo stesso dopo il suo rilascio.

Il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa, la condanna ad una pena detentiva di 10 mesi sospesi per 3 anni e la comminazione di una multa di fr. 1500.- Chiede altresì il sequestro della canapa e si rimette al giudizio della Corte per l’eventuale sequestro del telefono cellulare.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea la collaborazione fornita dal suo assistito e gli sforzi fatti dallo stesso per riprendere in mano la sua vita. Egli adesso è uscito dal mondo della droga ed ha una vita stabile. Osserva inoltre come l’accusato abbia delinquito per finanziare il proprio consumo. Tenuto conto del consumo dell’accusato, il difensore chiede il riconoscimento dell’attenuante della scemata imputabilità, di grado medio. Rinuncia invece ad invocare il sincero pentimento, ma domanda si tenga nondimeno conto della disponibilità di AC 1 nei confronti degli inquirenti.

In relazione al punto 3 AA contesta l’eccessiva velocità dello stesso e di conseguenza il reato ascrittogli. L’incidente deve essere imputato alla concolpa del conducente dell’autoveicolo. Quo al punto 4 AA osserva come l’ottenimento della licenza per motoveicoli non avrebbe richiesto un ulteriore esame ma solo l’inoltro di una richiesta formale.

La difesa conclude pertanto chiedendo una sensibile riduzione della pena proposta dall’accusa e che si rinunci alla comminazione di una multa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 2003 al 7 luglio 2005, a Biasca, Bellinzona, Bodio e altre località della regione Bellinzona e Tre Valli,

1.1.1 procurato a terzi, offerto, e venduto almeno 160 grammi di cocaina?

1.1.2 venduto 100 grami di marijuana?

1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 18 gennaio 2004 al 7 luglio 2005, a Biasca, Bellinzona e altre località, consumato ca. 300 grammi di cocaina, nonché 200 grammi di marijuana?

1.3 infrazione alle norme della circolazione

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza

del proprio motoveicolo e colliso con la vettura Volvo V40

TI?

1.4 circolazione senza licenza di condurre

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna SM SM 610, cc125,

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?

1.5 conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna, senza licenza di circolazione e la targa di controllo richiesta, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione RC?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2. Ha egli agito in stato di scemata imputabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale?

4. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,

visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 69 CP;

19 cifra1, 19a LFstup;

26, cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv, 1, 90 cifra 1, 95 cifra 1, 96 cifra 2 cpv. 1 LCS, art 4 cpv. 1 ONC;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 2003 al 7 luglio 2005,

a Biasca, Bellinzona, Bodio e altre località della regione Bellinzona e Tre Valli,

1.1.1

procurato a terzi, offerto, e venduto almeno 160 grammi di cocaina;

1.1.2

venduto 100 grami di marijuana;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 18 gennaio 2004 al 7 luglio 2005,

a Biasca, Bellinzona e altre località,

consumato ca. 300 grammi di cocaina, nonché 200 grammi di marijuana;

1.3

infrazione alle norme della circolazione

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

a causa della velocità inadeguata, perso la padronanza del proprio motoveicolo e colliso con la vettura Volvo V40 TI;

1.4

circolazione senza licenza di condurre

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna SM SM 610, cc125,

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.5

conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile

per avere,

l’8 agosto 2005, ad Anzonico,

condotto il motoveicolo Husqvarna,

senza licenza di circolazione e la targa di controllo richiesta, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione RC;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, avendo agito, in parte, in stato di scemata imputabilità, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 14 giorni di detenzione inflittagli dal Bezirksanwaltschaft B1 __________ con sentenza del 21.1.2003 ed a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 20.10.2003,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento di una multa di fr. 200.-

2.3

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3.

4.

E’ ordinata la confisca e la distruzione di 3 grammi lordi di canapa, menzionati nell’atto d’accusa, mentre che il telefono Siemens e la scheda SIM Sunrise sono dissequestrati in favore del prevenuto.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 338.40

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 788.40

============

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 19, Art. 40, Art. 42, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 48a, Art. 49, Art. 51 e Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 31 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.