Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2007.83

Ripetuta appropriazione indebita (importo ca. fr. 2'120'000); ripetuta amministrazione infedele aggravata (danno: ca. fr. 77'000); ripetuta falsità in documenti; sospensione condizionale parziale della pena

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

5 marzo 2009/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 30 marzo 2006 all'11 settembre 2006;

prevenuto colpevole di:

1. ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________ ed in altre località,

nel periodo marzo 2004 -16 marzo 2006,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,

agendo in qualità di direttore, nonché membro del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due di PC 1,

indebitamente impiegato valori patrimoniali a lui affidati in ragione di almeno CHF 2'122'047.--,

e meglio per avere,

nel citato periodo,

in più occasioni,

indebitamente trattenuto gli incassi a lui consegnati a contanti dai clienti oppure dagli autisti alle dipendenze della società, senza riversarli nella cassa fisica della società, che era tenuto a gestire, sita negli uffici di PC 1 a __________,

nonché

indebitamente prelevato dalla medesima cassa fisica fondi in contanti derivanti dagli incassi effettuati presso clienti di PC 1 o della partecipata __________,

utilizzando a profitto proprio (spese correnti, spese voluttuarie) almeno CHF 2'122'047.--, di cui CHF 176'628.75 di spettanza della partecipata __________ e la rimanenza di PC 1,

2. ripetuta amministrazione infedele, qualificata,

siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

per avere,

a __________ ed in altre località,

nel periodo marzo 2004 - 16 marzo 2006,

agendo in qualità di direttore e di membro del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due di PC 1, obbligato per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi patrimoniali,

violato in più occasioni i suoi doveri,

in particolare,

concedendo degli sconti sulle forniture di prodotti petroliferi, non autorizzati dal Consiglio di amministrazione, alla cliente __________, permettendo con il suo agire che il patrimonio di PC 1 venisse concretamente danneggiato in termini di mancati introiti, per almeno FRS 77'436.77;

3. ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________ ed in altre località,

in più occasioni,

nel periodo novembre 2004-febbraio 2006,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno di tali documenti,

e meglio per avere,

al fine di mascherare le malversazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono,

inserito nel sistema informatico fittizi creditori,

allestito la bozza di bilancio 30 giugno 2004 (esercizio giugno 2003/giugno 2004) e la bozza 30 giugno 2005 (esercizio giugno 2004 / giugno 2005) della indicata società, riportando intenzionalmente cifre non corrispondenti alla realtà, al fine di celare le incongruenze tra la situazione reale della società in cassa e quella contabile, dovute al di lui agire illecito,

e fornito tali documenti inveritieri all’Ufficio di revisione per l’allestimento del bilancio 30 giugno 2004,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 138 cifra 1 CP, art. 158 cifra 2 CP, art. 251 Cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 82/2007 del 17.07.2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 15:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti oggi a giudizio. Dà atto della collaborazione fornita dal prevenuto. Il PP spiega perché ritiene date le premesse giuridiche dei reati imputati nell’AA. Descrive poi come sono stati spesi i soldi sottratti da AC 1; precisa che la ricostruzione fatta dall’EFIN ha permesso di ricostruire solo in parte la sorte di questo denaro. Rammenta poi il tentativo di suicidio di AC 1. Cita quindi i risultati della perizia fatta dal dott. __________ che riconosce all’accusato una scemata imputabilità di grado lieve – medio. Solo per questo ci troviamo qui oggi innanzi a una Corte delle Assise correzionali e non a una Corte criminale.

Nell’ottica della commisurazione della pena la PP menziona la gravità oggettiva dei fatti imputati all’accusato e le conseguenze di queste malversazioni per la società in cui egli lavorava. Il commissario del concordato ha infatti ricondotto la cessazione dell’attività e i licenziamenti dei dipendenti di PC 1 all’agire delinquenziale di AC 1. A suo favore menziona la sua incensuratezza e il fatto che non ha tesaurizzato i soldi sottratti. Dà atto che anche l’accusato è stato profondamente colpito da questi fatti.

Tutto questo considerato il PP conclude chiedendo per AC 1 la condanna a una pena detentiva di 3 anni, senza opporsi all’eventuale sospensione condizionale parziale della stessa; si rimette alla Corte per valutare che parte della pena debba essere espiata. Precisa che la pena odierna è totalmente aggiuntiva a quella dell’aprile 2006. Per le confische e i sequestri conservativi rinvia a quanto esposto in istruttoria e indicato nel verbale. Da ultimo chiede l’accoglimento delle pretese delle PC.

§ Il Difensore, il quale inizia ricordando l’importante collaborazione fornita da AC 1 agli inquirenti. Dichiara sin da subito che a suo avviso la pena richiesta dalla pubblica accusa è eccessiva. Sottolinea le gravi conseguenze di questi fatti sulla vita dell’accusato. Il difensore pone poi l’accento sulla perizia e sui risultati della stessa. A suo dire, dopo i fatti AC 1 ha preso coscienza poco alla volta delle proprie responsabilità. Egli si è ricreato una nuova vita e un nuovo legame affettivo. Il difensore chiede venga inflitta una pena detentiva di 2 anni, da porsi al beneficio della sospensione condizionale. Egli dichiara che le pretese delle PC sono riconosciute.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1 ripetuta appropriazione indebita

per avere, a __________ e in altre località, dal marzo 2004 al 16 marzo 2006, a scopo di indebito profitto, nella sua veste di direttore e membro del consiglio di amministrazione di PC 1, indebitamente impiegato valori patrimoniali a lui affidati in ragione di Fr. 2'122'047.-?

1.2 ripetuta amministrazione infedele

per avere, a __________ e in altre località, dal marzo 2004 al 16 marzo 2006, nella sua veste di direttore e membro del consiglio di amministrazione di PC 1, obbligato per legge e per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali di predetta società, ripetutamente ed intenzionalmente violato i propri doveri causando un danno complessivo di almeno fr. 77'436.77?

1.2.1 trattasi di reato aggravato siccome commesso per procacciare a sé o ad altri indebito profitto?

1.3 ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________ e in altre località, dal novembre 2004 al febbraio 2006, a scopo di indebito profitto, inserito nel sistema informatico fittizi creditori e allestito le bozze di bilancio 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005 dal contenuto inveritiero e fatto uso di tali documenti a scopo di inganno?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

3. Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?

4. Deve essere ordinata la confisca e/o essere mantenuto il sequestro conservativo di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 2, per cui la risposta è parzialmente affermativa,

visti gli art. 12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 138 cifra 1, 158 cifra 2, 251 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuta appropriazione indebita

per avere, a __________ e in altre località, dal marzo 2004 al 16 marzo 2006, a scopo di indebito profitto, nella sua veste di direttore e membro del consiglio di amministrazione di PC 1, indebitamente impiegato valori patrimoniali a lui affidati in ragione di Fr. 2'122'047.-;

1.2

ripetuta amministrazione infedele qualificata

siccome commesso per procacciare a sé o ad altri indebito profitto,

per avere, a __________ e in altre località, dal marzo 2004 al 16 marzo 2006, nella sua veste di direttore e membro del consiglio di amministrazione di PC 1, obbligato per legge e per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali di predetta società, ripetutamente ed intenzionalmente violato i propri doveri causando un danno complessivo di almeno fr. 77'436.77;

1.3

ripetuta falsità in documenti

per avere, a __________ e in altre località, dal novembre 2004 al febbraio 2006, a scopo di indebito profitto, inserito nel sistema informatico fittizi creditori e allestito le bozze di bilancio 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005 dal contenuto inveritiero e fatto uso di tali documenti a scopo di inganno;

E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza,

AC 1, trattandosi di pena aggiuntiva a quella di 3 giorni di detenzione inflittagli in data 13 aprile 2006, è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due), mentre che per 15 (quindici) mesi essa deve essere espiata.

3.

AC 1 è condannato a pagare:

3.1

alla PC 1 in liquidazione concordataria fr. 2'022'855.- oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2006, oltre a fr. 21'520.- oltre interessi al 5% dal 2 marzo 2009 per spese legali;

3.2

alla PC __________ fr. 176'628.75 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2006.

4.

E’ ordinata la confisca dei bilanci falsi e del saldo attivo delle relazioni bancarie __________ c/o __________ di __________ e __________ c/o __________ di __________.

Sul saldo del libretto di risparmio __________, del libretto al portatore __________, del libretto di risparmio __________, tutti presso __________, su fr. 1.50, 19 monete commemorative, 3 marenghi, 4 lingottini, (complessivi 23 grammi), il tutto come all’AA e all’AI 389, è mantenuto il sequestro conservativo. Il tutto (confische e sequestro conservativo) da devolvere proporzionalmente alle PC dopo pagamento di tasse e spese di giustizia.

Il conto __________ presso __________ è dissequestrato in favore di __________. L’avere di libero passaggio c/o __________ è dissequestrato.

La documentazione e gli incarti sequestrati sono dissequestrati.

5.

La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 849.10

Spese diverse fr. 65.--

Perizia fr. 26'389.--

Interpreti fr. 1'582.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 29'235.95

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.