Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2007.89

Disposto indebitamente di denaro (fr. 50'000.-) affidatogli da una parente della moglie. Proscioglimento parziale. Pena pecuniaria sospesa condizionalmente

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

30 gennaio 2009/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 25 gennaio al 13 febbraio 2007;

prevenuto colpevole di:

1. ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________ e __________

nel periodo agosto 2000 – novembre 2005,

in più occasioni ed al fine di conseguire per sé un indebito profitto,

disposto indebitamente di fondi a lui affidati da PC 1, o da terzi in nome e per conto di quest’ultima, per almeno complessivi fr. 213'201.-,

in particolare per avere,

nel periodo agosto 2000 – novembre 2005, in più occasioni,

disposto indebitamente di almeno parte dei fondi a lui affidati da PC 1, o da terzi in nome e per conto di quest’ultima, destinati al pagamento di debiti da lei contratti rispettivamente destinati ad essere amministrati a suo favore,

- prelevando importi, poi trattenuti per sé, dal conto n. __________ intestato a PC 1 presso __________, sul quale aveva procura con diritto di firma individuale,

- utilizzando per spese personali parte dei fondi consegnatigli in contanti da PC 1 o dalla di lei madre __________,

- disponendo a suo favore di parte della somma di fr. 185'319.- versata sul conto n. __________ a lui intestato presso __________ e relativa alla Cassa pensione di PC 1,

- nonché disponendo, sempre a suo favore, dell’importo di fr. 150'000.- a lui affidato da PC 1, per il tramite della di lui moglie __________, e derivante dall’ipoteca accesa sulla part. __________ ceduta a __________ dalla stessa PC 1 con l’incarico conferito da quest’ultima alla nipote __________ di procedere al pagamento di suoi debiti sino a concorrenza di fr. 150'000.-,

causando un danno alla parte civile PC 1 di almeno fr. 213'201.-,

risarcito in corso di inchiesta in ragione di fr. 12'821.-;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 88/2007 del 30 luglio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il Procuratore pubblico __________.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:40.

È pervenuto alla Corte:

lo scritto 10.07.2008 in cui l'RC 1, per conto della PC 1, dichiara di ritirare denuncia penale e di disinteressarsi del prosieguo del procedimento penale (doc. TPC 12).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, limitato l'atto d'accusa all'imputazione di appropriazione indebita per l'importo di soli fr. 50'000.-, conclude chiedendo la condanna dell'accusato alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale di detta pena. Si rimette alla Corte per il giudizio relativo al saldo attivo del c/c intestato all'accusato presso __________ ancora in sequestro.

§ Il Difensore, il quale contesta vi sia stato nel caso concreto affidamento di fondi risp. averi da parte di PC 1 al suo patrocinato. Sostiene inoltre l'assenza di alcun dolo, penalmente rilevante, nel suo assistito, del quale pone in evidenza la vita anteriore, la personalità e il carattere di persona onesta. Conclude chiedendo l'integrale proscioglimento dall'imputazione di appropriazione indebita. Si oppone inoltre alla confisca degli averi depositati sul conto del suo difeso presso __________.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di

ripetuta appropriazione indebita

di complessivi fr. 213'201.-

commessa nel periodo agosto 2000 - novembre 2005

in danno di PC 1?

1.1. oppure per un importo minore?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3. Deve essere confiscato in tutto o in parte il saldo attivo del conto n. __________ di AC 1 co. __________?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1. e in parte al quesito 3.;

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 51, 70, 138 CP;

9 e segg., 161 cpv. 3, 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

appropriazione indebita

commessa, in un'occasione, il 22.11.2002, nel __________,

in danno di PC 1i, per un importo di fr. 50'000.-.

2.

AC 1 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta appropriazione indebita per l'ulteriore importo di fr. 160'000.- circa imputato nell'atto d'accusa.

3.

Di conseguenza, AC 1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.

La tassa di giustizia di fr. 280.- e le spese processuali sono a carico del condannato, in ragione di un quarto mentre che i rimanenti tre quarti sono posti a carico dello Stato.

6.

Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali a suo carico, è ordinato il dissequestro del saldo attivo del conto nr. __________ intestato a AC 1 co. __________.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 280.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 530.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 70.--

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 132.50

============

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 51, Art. 70 e Art. 138 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.