Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2008.106

Spaccio di 249 grammi di eroina da parte di tossicodipendente

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

17 settembre 2008/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1AC 1

detenuto dal 18 gennaio 2008;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, tra il mese di maggio 2007 e il mese di gennaio 2008, a __________, __________ ed altre località imprecisate, senza essere autorizzato, venduto ed offerto, in più occasioni, sostanza stupefacente, e meglio per avere:

- fra il mese di maggio 2007 e il mese di settembre 2007 a __________, previo acquisto di almeno 10 grammi di eroina da non meglio identificate persone, venduto almeno grammi 2 sottoforma di buste dosi;

- fra il mese di settembre 2007 e il mese di gennaio 2008 a __________, previo acquisto in più occasioni da __________ di un quantitativo complessivo di almeno grammi 364 di eroina,

o venduto al dettaglio sottoforma di buste dosi da gr. 0,2/0,3 almeno grammi 200 della sostanza stupefacente,

o il 18.1.2008 a __________ portato su di sé sei buste dosi di eroina per un peso complessivo di gr. 1,41 (purezza 18%) in vista della successiva vendita ed inoltre,

o offerto grammi 46 di eroina a __________;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, fra il mese di maggio 2007 e il mese di gennaio 2008 a __________, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo complessivo di eroina pari ad almeno grammi 118, sostanza stupefacente rimanente delle vendite rispettivamente offerte di cui al punto 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti art. 19 n. 2 e 19a cifra 1 LStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 100/2008 del 11.08.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ritenuto in particolare che attualmente non ci sono ancora i presupposti per una presa a carico in comunità, conclude chiedendo la conferma integrale dell'atto di accusa e che l'accusato sia condannato alla pena detentiva ferma di 18 mesi (rilevato che resta comunque possibile l'applicazione dell'art. 65 CP). Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale poste in risalto la vita anteriore e la situazione personale del suo assistito auspica per lui un trattamento ex art. 60 CP e conclude chiedendo una riduzione della pena formulata dal PP.

§ Il Procuratore pubblico, in replica, precisa di non richiedere la revoca della sospensione condizionale relativa alla condanna di cui al DA 2.4.2007 del MP, ma chiede l'ammonimento o il prolungamento del periodo di prova.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo maggio 2007/18 gennaio 2008, a __________, __________ ed altre imprecisate località:

1.1.1. ripetutamente venduto 202 grammi di eroina sottoforma di buste dosi da 0,2 / 0,3 grammi;

1.1.2. detenuto sulla sua persona ai fini di vendita 6 buste dosi di eroina per un peso complessivo di 1,41 grammi;

1.1.3. ripetutamente ceduto gratuitamente a __________ 46 grammi di eroina sottoforma di buste dosi;

1.1.4. trattasi di un quantitativo inferiore;

1.1.5. trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo maggio 2007 / 18 gennaio 2008, a __________ ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 118 grammi;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. Ha agito in stato di scemata imputabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale?

4. Deve essere ordinata una misura terapeutica, e se sì, quale?

5. Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere a fr. 30.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del 2 aprile 2007 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino?

6. Deve essere ordinata la confisca di:

6.1. 6 buste dosi di eroina dal peso complessivo di 1,41 grammi?

6.2. fr. 200.-?

6.3. 2 telefoni cellulari marca Sony con relative tessere SIM?

6.4. 1 paio di orecchini in oro giallo?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.4., 3., 4., 5.;

visti gli art. 12, 19, 40, 42, 46, 47, 48a, 49, 51, 60, 69, 70 CP;

19 n. 1 e 2 e 19a LStup;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo maggio 2007/18 gennaio 2008, a __________, __________ ed altre imprecisate località ripetutamente venduto, detenuto ai fini vendita e ceduto gratuitamente a __________ circa 249 grammi di eroina;

1.2

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo maggio 2007/18 gennaio 2008, a __________, ripetutamente consumato circa 118 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità,

AC 1 è condannato:

2.1

richiamato il decreto d’accusa del 2 aprile 2007 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata la confisca di:

3.1

6 buste dosi di eroina dal peso complessivo di 1,41 grammi, da distruggere;

3.2

fr. 200.-, previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

3.3

2 telefoni cellulari marca Sony con relative tessere SIM;

3.4

1 paio di orecchini in oro giallo.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 593.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 843.90

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 19, Art. 40, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 48a, Art. 49, Art. 51, Art. 60, Art. 65, Art. 69 e Art. 70 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 2 e Art. 19a — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.