Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2008.20

INfrazione aggravata alla LStup per avere acquistato e trasportato 750 gr e venduto 540 gr di cocaina

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

12 marzo 2008/gb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Eleonora D'Aniello, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dall'11 maggio 2007;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva presumere mettere in pericolo la salute di diverse persone

per avere

senza essere autorizzato,

dal marzo 2006 al 31 agosto 2006,

a __________,

in parte in correità con __________,

venduto, trasportato e acquistato complessivi almeno 1290 grammi di cocaina con grado di purezza sconosciuto,

e meglio, per avere

1.1. venduto rispettivamente ceduto, affinché procedessero alla vendita, a __________ ca. 400 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), al prezzo di fr. 70.-- al grammo,

1.2 venduto a diversi acquirenti fra i quali __________ e a diversi frequentatori di discoteche, ca. 140 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) al prezzo di fr. 100.-- al grammo,

1.3 acquistato e trasportato a __________, almeno 750 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto), stupefacente preso in consegna, una volta in Ticino da __________ per essere da loro venduto o offerto,

sostanza previamente acquistata a __________, al prezzo di fr. 50.--, da __________ e da altri spacciatori della piazza zurighese,

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto art. 19 cifra 1 e 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 22/2008 del 25 febbraio 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

§ L’interprete Sig.ra IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.27.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dichiara che i fatti sono chiari. Il ruolo dell’accusato esce da un’ inchiesta molto ampia, dove si è fatta luce su un vasto traffico di droga, nel quale il suo ruolo era di una certa rilevanza. Ha trasportato un’ importante quantità di stupefacente che arrivava da __________ passando da __________ e giungendo poi in Ticino, e meglio quasi 1 kg e 300 grammi. L’atto d’accusa si basa sulle sue dichiarazioni.

Chiede la conferma dell’atto d’accusa. Ricorda l’esistenza di una decisione di allontanamento dal territorio svizzero, datata 28.02.2002 (doc. TPC 2), che diverrà esecutiva subito dopo la scarcerazione dell’accusato e che sicuramente dopo la crescita in giudicato della sentenza verrà emesso un divieto d’entrata.

Conclude chiedendo la condanna di AC 1 alla pena di detentiva di 34 mesi. Per il beneficio della condizionale si rimette alla decisione della corte. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale si aspettava una proposta di pena più bassa da parte del PP.

Rileva che AC 1 è incensurato. Evidenzia anche il comportamento corretto tenuto dinanzi alla corte, definito mite e rispettoso. Il suo futuro non è così incerto anche perché non è un consumatore.

La prognosi non è quindi negativa.

AC 1 è venuto in Europa a lavorare e lo ha fatto onestamente. Dopo ha fatto delle sciocchezze, però in partenza voleva lavorare.

Si è annunciato regolarmente alle autorità italiane. Non è venuto clandestinamente.

Ha collaborato in istruttoria totalmente, anche durante il confronto con il coaccusato __________, dimostrando presa di coscienza dell’illecito commesso e rispetto per l’autorità.

AC 1ha già pagato caro il suo errore, scontando un periodo in carcere in Italia, in condizioni dure.

Sottolinea che ha due figli che vede poco, cosicché la voglia di vederli lo ha spinto a tornare al suo paese lasciando il lavoro, speranzoso di ricominciare un’attività una volta tornato.

I quantitativi ammessi dall’accusato non sono tutto. Non sono esigui, ma permettono comunque di comprimere la pena entro i limiti della sospensione condizionale.

Chiede pertanto una riduzione della pena così da permettere una sospensione condizionale e qualora tale richiesta non venisse accolta, che la condanna inferta abbia una durata effettiva che non superi il carcere preventivo già sofferto.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, dal marzo 2006 al 31 agosto 2006, a __________, previo acquisto della sostanza a __________, al prezzo di fr. 50.- al grammo, da __________ e da altri spacciatori della piazza zurighese:

1.1.1. venduto rispettivamente ceduto, affinché procedessero alla vendita, a diversi spacciatori locali circa 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr. 70.- al grammo;

1.1.2. venduto a vari acquirenti circa 140 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr. 100.- al grammo;

1.1.3. acquistato e trasportato a __________, almeno 750 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sostanza di spettanza di __________ e destinata alla vendita a terzi;

1.1.4. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

3. Deve essere ordinata la confisca di un telefono cellulare marca Nokia 1101, con scheda SIM Wind?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 12, 19, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 e 69 CP;

19 cifra 2 LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone, dal marzo 2006 al 31 agosto 2006, a __________, previo acquisto della sostanza a __________, al prezzo di fr. 50.- al grammo, da __________ e da altri spacciatori della piazza zurighese:

1.1.1

venduto rispettivamente ceduto, affinché procedessero alla vendita, a diversi spacciatori locali circa 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr. 70.- al grammo;

1.1.2

venduto a vari acquirenti circa 140 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr. 100.- al grammo;

1.1.3

acquistato e trasportato a __________, almeno 750 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sostanza di spettanza di __________ e destinata alla vendita a terzi;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (compreso quello estradizionale);

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

4.

La tassa di giustizia di CHF 300 (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

5.

È ordinata la confisca di un telefono cellulare marca Nokia 1101, con scheda SIM Wind.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 19, Art. 40, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 51 e Art. 69 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.