Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2008.49

Lesioni colpose gravi a seguito di incidente della circolazione, grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, contravvenzione alla LStup

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

10 luglio 2008/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Margaret Kuelen, lic. iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

1. lesioni colpose gravi

per avere,

in data 25 agosto 2007,

cagionato per negligenza un grave danno al corpo o alla salute d’una persona,

in particolare per avere,

circolando in stato di inattitudine in territorio di __________ sulla strada cantonale al volante della vettura VW Polo targata in provenienza da __________ con l’intenzione di raggiungere __________

dopo aver svoltato sulla sua sinistra nei pressi dell’entrata del paese di __________ per imboccare una stradina comunale secondaria onde permettere alla passeggera PL 1 che scese qualche istante dal veicolo, d’espletare dei bisogni fisiologici,

percorrendo di seguito a ritroso dopo la breve pausa la piccola pubblica via e raggiungendo di nuovo l’incrocio con la strada cantonale principale che venne imboccata con una decisa svolta a sinistra,

omesso per imprevidenza colpevole di arrestarsi al segnale di “Stop” e di prestare tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, con la conseguenza che si scontrò con il centauro PC 1 che stava regolarmente percorrendo in direzione sud la strada cantonale in sella al motoveicolo prioritario Honda 125XL targato e che, dopo essere stato in pericolo di morte, subì le gravi lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, rilasciati il 30.08.2007 dall’Ospedale e il 15.01.2008 dalla Clinica ;

2. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 25 agosto 2007,

violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o perlomeno assunto il rischio di detto pericolo,

in particolare per avere,

circolando in stato di inattitudine in territorio di __________ sulla strada cantonale al volante della vettura VW Polo targata in provenienza da __________ con l’intenzione di raggiungere __________,

trovandosi a bordo dell’automobile (anche) PL 1 e PL 2,

dopo aver svoltato sulla sua sinistra nei pressi dell’entrata del paese di __________ per imboccare una stradina comunale secondaria onde permettere alla prima menzionata passeggera, che scese qualche istante dal veicolo, d’espletare dei bisogni fisiologici,

percorrendo di seguito a ritroso dopo la breve pausa la piccola pubblica via e raggiungendo di nuovo l’incrocio con la strada cantonale principale che venne imboccata con una decisa svolta a sinistra,

omesso per imprevidenza colpevole di arrestarsi al segnale di “Stop” e di prestare tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, scontrandosi di conseguenza con il centauro PC 1 così come indicato sub 1, nonché perdendo subito dopo l’urto la padronanza della vettura che, sempre con le due passeggere a bordo e dopo aver divelto uno steccato di ferro, finì la sua corsa contro la siepe di un terreno privato;

3. guida in stato di inattitudine

per avere,

sulla tratta stradale __________

in data 25 agosto 2007,

condotto l’autovettura VW Polo targata in stato di inattitudine, essendo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, segnatamente delle amfetamine;

4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

in __________ e in altre imprecisate località

nel periodo aprile 2005 / agosto 2007,

consumato personalmente un quantitativo non determinato di marijuana, ma in ragione di almeno dieci volte all’anno, nonché per avere, senza essere autorizzato, in __________ nella notte fra il 24 e il 25 agosto 2007, consumato personalmente cocaina, exstasy e marijuana;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli artt. 125 cpv. 2 CP, 90 cifra 2 LCStr, 91 cpv. 2 LCStr e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 49/2008 del 23 aprile 2008, emanato dall'allora Sostituto Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. .

§ L'avv. dott. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:45.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che i fatti in esame non sono contestati conferma integralmente l’atto di accusa in esame. A tale proposito, osserva che il pericolo di morte ed una grave negligenza dettata dall’omissione di arrestarsi al segnale di ‘stop’, cosi come l’imprevidenza colpevole giustificano la qualifica di lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP. Inoltre il concorso con la grave violazione delle norme di circolazione si concretizza avuto riguardo alla messa in pericolo e alle lesioni riportate dalle passeggere PL 1 e PL 2. Infine, le analisi del sangue relative alla presenza di sostanze stupefacenti permetterebbero di concludere per il reato di guida in stato di inettitudine, così per la contravvenzione alla LStup.

In merito al beneficio della sospensione condizionale, osserva che mancano le premesse per una prognosi favorevole. Fa riferimento ai precedenti dell’imputato nell'ambito della circolazione stradale, dai quali emergere che AC 1 alla guida è una fonte di pericolo. Sottolinea la gravità dei trascorsi automobilistici legata al consumo eccessivo di alcool e alla mancanza di coscienza critica.

Conclude proponendo una pena pecuniaria non sospesa di 360 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, una multa di fr. 200.-, la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 75 gg pronunciata nel DA.2004.2796 del 23.08.2004. Non si oppone al dissequestro dei veicoli. Motiva la scelta della pena pecuniaria a seguito del pentimento mostrato nel corso dell’istruttoria dibattimentale e della decisione di rinunciare alla patente e della possibilità di mantenere il suo lavoro.

§ L'avv. dott. RC 1, rappresentante della PC, la quale rinuncia ad intervenire, e si associa alle richieste avanzate dalla pubblica accusa.

§ Il Difensore, il quale non si oppone all’atto di accusa così come formulato, per quanto riguarda sia i fatti che il diritto, eccezion fatta per la guida in stato di inettitudine per la quale chiede il proscioglimento. Sulla base delle informazioni inerenti alla durata dell’effetto delle sostanze stupefacenti assunte (doc. dib. 5), sostiene che al momento dell’incidente si può presumere che il suo assistito non fosse più sotto influsso di sostanze stupefacenti. Osserva che tale ipotesi diverge con le dichiarazioni della teste PL 2, secondo la quale AC 1 si sarebbe trovato in condizioni fisiche alterate al momento dell’incidente, con la musica ad alto volume, ed avrebbe consumato molte birre, evidenziando che si tratta di una testimonianza poco credibile tenuto conto che dagli atti risulta che PL 1 ha dichiarato che era al telefono, AC 1 è risultato negativo al test sull’alcolemia e che la sua capacità alla guida, subito dopo il sinistro, è stata giudicata idonea da un medico.

In merito alla sospensione condizionale, postula una prognosi favorevole a seguito della rinuncia alla guida che è segno di seria presa di coscienza e che ha come conseguenza di prevenire qualsiasi rischio di recidiva. Sottolinea la giovane età, il tentativo di prendere contatto con la vittima, così come la buona condotta generale del suo assistito da sempre attivo professionalmente, ben voluto e stimato dai colleghi.

Si oppone alla pena proposta, facendo osservare l’impatto devastante sulla situazione economica, nonché alla conseguente emarginazione sociale che subirebbe il suo assistito. Postula la condanna ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente ridotta almeno della metà, nonché rinuncia della revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 75 gg. Non si oppone al dissequestro dei veicoli.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1 lesioni colpose gravi;

per avere,

in data 25 agosto 2007,

nel territorio di __________,

omettendo di arrestarsi al segnale di ‘stop’ scontrandosi con il centauro PC 1, cagionato a quest’ultimo per negligenza gravi lesioni;

1.2. grave infrazione alle norme della circolazione;

per avere,

in data 25 agosto 2007,

violando gravemente le norme della circolazione,

cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o perlomeno assunto il rischio di detto pericolo;

1.3. guida in stato di inettitudine;

per avere,

in data 25 agosto 2007,

sulla tratta stradale __________, condotto l’autovettura VW Polo targata in stato di inattitudine, essendo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

1.4 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

per avere, senza essere autorizzato:

1.4.1 in __________ e in altre imprecisate località

nel periodo luglio 2005 / agosto 2007,

consumato un quantitativo non determinato di marijuana;

1.4.2 in __________ nella notte fra il 24 e il 25 agosto 2007, consumato personalmente cocaina, exstasy e marijuana;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. può beneficiare della sospensione condizionale?

3. deve essere revocata la pena di 75 giorni di detenzione di cui al DA 23 agosto 2004 del MP __________?

4.deve essere ordinata la confisca, rispettivamente il dissequestro:

4.1 della vettura VW Polo targato __________,

4.2 della moto Honda 125XL targata __________ ?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 125 cpv. 2 CP;

19a LStup;

90 cifra 2 , 91 cpv. 2 LCStr;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

lesioni colpose gravi;

per avere,

in data 25 agosto 2007, nel territorio di __________,

omettendo di arrestarsi al segnale di ‘stop’ scontrandosi con il centauro PC 1, cagionato a quest’ultimo per negligenza gravi lesioni;

1.2

grave infrazione alle norme della circolazione;

per avere,

in data 25 agosto 2007,

violando gravemente le norme della circolazione,

cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o perlomeno assunto il rischio di detto pericolo;

1.3

guida in stato di inettitudine;

per avere,

in data 25 agosto 2007,

sulla tratta stradale __________, condotto l’autovettura VW Polo targata in stato di inattitudine, essendo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

1.4

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

per avere, senza essere autorizzato:

1.4.1

in __________ e in altre imprecisate località

nel periodo luglio 2005 / agosto 2007,

consumato un quantitativo non determinato di marijuana;

1.4.2

in __________ nella notte fra il 24 e il 25 agosto 2007, consumato personalmente cocaina, exstasy e marijuana.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 15'000.- (quindicimila) pari a 300 (trecento) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna; a valersi quale pena unica ai sensi degli articoli 46 e 49 CP;

2.2

al pagamento di una multa di fr. 200.-;

2.3

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa in ragione di 150 aliquote giornaliere. Il periodo di prova è fissato in 4 anni.

Per il resto è da espiare.

4.

È ordinato il dissequestro:

4.1

della vettura VW Polo targato,

4.2

della moto Honda 125XL targata .

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 3'410.05

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'960.05

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 51 e Art. 125 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.