Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2009.78

Infrazione aggravata alla LStup (trasporto e importazione di 527,96 grammi di cocaina)

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

28 agosto 2009/md

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Anna Grümann, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1,

detenuto dal 19 marzo 2009;

prevenuto colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

1.in data 10.03.2009,

trasportato da __________ a __________ e pertanto importato in Svizzera un imprecisato, ma comunque importante quantitativo di cocaina, sostanza destinata alla successiva messa in commercio;

2. in data 19.03.2009,

ingerendo su suolo __________ i 53 ovuli che li contenevano,

trasportato da __________ a __________ e pertanto importato in Svizzera 517,96 grammi di cocaina (purezza: fra il 51,7% e il 52,7%), sostanza destinata alla successiva messa in commercio;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cifra 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2009 del 21 luglio 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. __________.

§ L’interprete __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:35.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale loda l’intervento delle Guardie di confine, che con l’arresto dell’accusato hanno permesso di dare avvio a un’inchiesta, tuttora in corso, che ha consentito di scoprire un importante traffico di stupefacenti. A suo dire nel contesto di tale traffico sono stati importati in Svizzera 3 chili di cocaina. Al riguardo sono in arresto 3 persone. Sottolinea l’atteggiamento predibattimentale non collaborante dell’accusato, dimostrato anche al dibattimento odierno. Illustra i motivi per i quali è certo che anche in occasione del primo viaggio dell’accusato a __________ egli trasportasse un importante quantitativo di cocaina. A suo giudizio, in analogia al secondo trasporto, un ulteriore mezzo chilo di cocaina, per il che l’accusato deve rispondere del trasporto di circa un chilo di detta sostanza. Conclude postulando la conferma dell’atto d’accusa con condanna dell’accusato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi da espiare e la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale passa in rassegna i capi di accusa imputati al suo assistito. Rileva che in relazione al primo trasposto non vi sono elementi sufficienti per comprovare che il suo assistito abbia trasportato cocaina. È del tutto plausibile che il primo viaggio - ammesso all’odierno dibattimento dal suo patrocinato - sia stato un viaggio in vista di preparare quello successivo del 19 marzo 2009, per conoscere la tratta e le persone cui avrebbe dovuto consegnare la cocaina. Chiede quindi l’assoluzione del suo difeso dalla corrispondente imputazione dell’atto di accusa.

Pacifica la colpevolezza dell’accusato per il trasporto del 19 marzo 2009, la pena proposta dal Procuratore pubblico deve, a suo parere, essere ridotta in modo importante per tener conto della difficile situazione personale ed economica del suo assistito, del suo ruolo di semplice corriere, caduto nella trappola di abili trafficanti di droga. Mette in evidenza la di lui incensuratezza. Conclude chiedendo che il suo assistito sia assolto dall’imputazione relativa al trasporto del 10 marzo 2009. Per il trasporto del 19 marzo 2009 chiede una riduzione importante della pena proposta, pena che merita di essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla confisca degli oggetti e degli averi in sequestro.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti;

1.1.1. per avere, senza essere autorizzato, trasportato da __________ a __________, importandoli in Svizzera, 517,96 grammi di cocaina, pura per valori compresi tra il 51,7 e il 52,7 per cento, destinata a essere messa in commercio nelle descritte località, il 19 marzo 2009?

1.1.2. nonché per avere, senza essere autorizzato, trasportato da __________ a __________, importandolo in Svizzera, un quantitativo imprecisato, comunque importante, di cocaina in data 10 marzo 2009?

1.1.1.1. trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?

2. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3. deve subire la confisca di

- CHF 227,95?

- Euro 2,30?

- 517,96 grammi di cocaina?

- un cellulare Nokia con scheda SIM ?

- un cellulare Nokia con scheda SIM ?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2., in modo parzialmente affermativo al quesito 2;

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 51 CP;

19 cifre 1, 2 e 4 LStup;

9 e segg., 260 e 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, sapendo che quelli trattati erano quantitativi tali di cocaina da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, trasportato da __________ a __________ e poi a __________, importandoli in Svizzera, ai fini della loro messa in commercio, 527,96 grammi di cocaina, pura per valori intorno al 51-52 per cento, sostanza sequestratagli al valico di __________ dalle Guardie di confine, nelle suindicate circostanze e località il 19 marzo 2009.

2.

AC 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata, sub semplice, alla LF sugli stupefacenti in relazione al trasporto e all’importazione in Svizzera di un imprecisato, comunque importante, quantitativo di cocaina, il 10 marzo 2009.

3.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150 e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 10 (dieci) mesi, con un periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

5.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro ed elencato nel quesito 3.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 10'891.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 10'891.85

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 47 e Art. 51 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 e Art. 264 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 4 — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.