Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2010.129

Spaccio di eroina e marijuana da parte di tossicodipendente. Pena detentiva sospesa con assistenza riabilitativa e norma di condotta

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

10 dicembre 2010/rb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

detenuto dal 4 agosto 2010;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere tale da poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e altre località, nel periodo da gennaio 2010 sino al 4 agosto 2010,

venduto e detenuto, complessivi 321.5 grammi di eroina,

e meglio

1.1. venduto a consumatori locali in parte identificati e in parti rimasti sconosciuti, 295 grammi di eroina,

1.2. detenuto, a scopo di vendita, al proprio domicilio, grammi 26.59 (purezza del 22%) di eroina,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;

2. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo da novembre 2007 sino al 4 agosto 2010

a __________, __________, e altre imprecisate località

2.1. venduto un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 500 grammi,

2.2. detenuto al proprio domicilio 40.49 grammi di marijuana, stupefacente in parte destinato alla vendita,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cifra 1 LStup;

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo da novembre 2007 sino al 4 agosto 2010,

a __________, __________,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma superiore ai 100 grammi di eroina e di marijuana;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsto: art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 128/2010 del 12 novembre 2010, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il Procuratore Pubblico.

§ L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio

DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:30.

Il Presidente, le parti consenzienti, richiamato l’AI 39 RPG 28.7.2010 allegato 11, rettifica il quantitativo di marijuana in sequestro che è di 52,70 grammi netti. L’AA viene modificato di conseguenza.

Il Presidente, le parti consenzienti, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusato il reato di infrazione semplice alla LStup per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo novembre 2007/4.8.2010, venduto 1 boccettino da 25 ml. di metadone nonché ceduto gratuitamente 1 boccettino da 25 ml. di metadone. La difesa dichiara espressamente di rinunciare al rinvio.

Il Presidente, le parti consenzienti, rettifica il periodo di commissione dell’asserito reato di cui al punto 3 AA che viene fissato dall’11.12.2007 al 4.8.2010. L’AA viene modificato di conseguenza.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale in esito alla sua requisitoria conclude chiedendo che l’accusato sia condannato alla pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni e assortita da norme di condotta, a valere quale pena unica. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro;

§ Il Difensore, il quale in esito al suo intervento conclude chiedendo una riduzione della pena che, tentuto conto della scemata imputabilità, è da contenersi in al massimo 13/14 mesi e sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. Non si oppone all’eventuale impartizione di norme di condotta e all’assistenza riabilitativa.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo novembre 2007/4.8.2010:

1.1.1. venduto 295 grammi lordi di eroina;

1.1.2. detenuto ai fini di vendita 26,59 grammi netti di eroina;

1.1.3. venduto un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 500 grammi lordi;

1.1.4. detenuto ai fini di vendita 52.70 grammi netti di marijuana;

1.1.5. limitatamente all’eroina, trattasi di un reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, nel periodo 11.12.2007/4.8.2010, consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 100 grammi e di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nel verbale dibattimentale?

2. AC 1 è inoltre autore colpevole di:

2.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo novembre 2007/4.8.2010 venduto 1 boccettino da 25 ml di metadone e ceduto gratuitamente 1 boccettino da 25 ml di metadone?

3. Ha agito in stato di scemata imputabilità?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale?

5. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di fr. 360.- (trecentosessanta) corrispondenti a 6 (sei) aliquote di fr. 60.- (sessanta) cadauna di cui al decreto d’accusa 17.8.2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino oppure deve essergli inflitta una pena unica ai sensi dell’art. 46 CP?

6. Deve essere ordinata un’assistenza riabilitativa?

7. Devono essere ordinate delle norme di condotta e se sì quali?

8. Deve essere ordinata la confisca rispettivamente il sequestro conservativo di:

8.1. 26.59 grammi netti di eroina;

8.2. 52,70 grammi netti di marijuana;

8.3. 2 flaconcini in vetro con olio di hascisc;

8.4. fr. 1'250.-;

8.5. 1 bilancino di precisione Waagen;

8.6. 1 pesola di colore verde;

8.7. 1 telefono cellulare Nokia 6020;

8.8. 1 telefono cellulare Nokia;

8.9. 1 telefono cellulare Nokia 2680 con scatola, caricatore, cuffiette e batteria;

8.10. 1 carta sim Sunrise;

8.11. 1 carta sim P;

8.12. 1 tessera sim Lebara con relativa carta SIM;

8.13. 1 tessera sim Orange;

8.14. 2 pacchi di minigrip?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 8.7, 8.8 e 8.9;

visti gli art. 12, 19, 40,42, 43, 44, 46, 47, 48a,49, 51, 69, 70, 93, 94, 95 CP;

19 n. 1 e 2 nonché 19a n. 1 LStup;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo novembre 2007/4.8.2010, venduto a vari consumatori 295 grammi lordi di eroina, detenuto ai fini di vendita 26,59 grammi netti di eroina, venduto circa 500 grammi lordi di marijuana, detenuto ai fini di vendita 52,70 grammi netti di marijuana, venduto 1 boccettino da 25 ml. di metadone e ceduto gratuitamente 1 boccettino da 25 ml. di metadone;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, nel periodo 11.12.2007/4.8.2010, consumato circa 100 grammi di eroina ed un imprecisato quantitativo di marijuana.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa, precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

2.

Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP al decreto d’accusa 17.8.2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).

4.

E’ ordinata nei confronti di AC 1 un’assistenza riabilitativa.

5.

Quale norma di condotta viene ordinato a AC 1 di sottoporsi ad una cura medica e psicologica con controlli tossicologici regolari.

6.

E’ ordinata la confisca di:

6.1

26.59 grammi netti di eroina, da distruggere;

6.2

52,70 grammi netti di marijuana, da distruggere;

6.3

2 flaconcini in vetro con olio di hascisc, da distruggere;

6.4

fr. 1'250.- previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali di cui al punto 2.2 del dispositivo;

6.5

1 bilancino di precisione Waagen;

6.6

1 pesola di colore verde;

6.7

1 carta sim Sunrise;

6.8

1 carta sim P;

6.9

1 tessera sim Lebara con relativa carta SIM;

6.10

1 tessera sim Orange;

6.11

2 pacchi di minigrip.

7.

E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:

7.1

1 telefono cellulare Nokia 6020;

7.2

1 telefono cellulare Nokia;

7.3

1 telefono cellulare Nokia 2680 con scatola, caricatore, cuffiette e batteria.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 970.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'520.40

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 19, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 48a, Art. 49, Art. 51, Art. 69, Art. 70, Art. 93, Art. 94 e Art. 95 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 250 e Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.