Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2010.25

Reato di pornografia realizzato scaricando da internet sul proprio PC tramite l'applicativo peer-to-peer cartoni animati, filmati e immagini vertenti su pornografia infantile nonché fabbricando rappresentazioni visive vertenti su atti sessuali con fanciulli

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

17 ottobre 2011/md

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da: giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale Ministero pubblico

contro IMPU_1,

rappresentato dall’avv. DUF1

imputato, a norma dell’atto d’accusa n. _______ del 18 marzo 2010, di

pornografia

per avere, nel periodo 2005 - 8 agosto 2008, a ________ e __________, scaricando da internet sul proprio PC tramite applicativo peer-to-peer (Winmix e eMule) cartoni animati ed in seguito filmati e immagini pornografiche sapendo o dovendo presumere che ve ne fossero anche di pornografia infantile, come effettivamente è stato per un numero indeterminato di cartoni animati e per 13 filmati e almeno 2700 immagini, fabbricato rappresentazioni visive vertenti su atti sessuali con fanciulli;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 197 cifra 3 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IMPU_1, assistito dall’ avv. DUF1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:25.

Evase le seguenti

questioni: Con l’accordo delle parti, la data finale del periodo indicato nell’atto d’accusa è corretta in 8 agosto 2007, così come risulta dagli atti.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale propone la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 180 aliquote da fr. 80.-- cadauna, per un totale di fr. 14'400.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Chiede altresì la confisca di quanto in sequestro;

- l’avv. DUF1, difensore dell’imputato, il quale si allinea alle richieste del Pubblico Ministero.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 69, 197 cifra 3 CP;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IMPU_1

1.

è autore colpevole di:

1.1

pornografia

per avere,

nel periodo 2005 - 8 agosto 2007,

a ______ e _______,

scaricando da internet sul proprio PC tramite applicativo peer-to-peer (Winmix e eMule) un numero indeterminato di cartoni animati, 13 filmati e 2700 immagini vertenti su pornografia infantile, fabbricato rappresentazioni visive vertenti su atti sessuali con fanciulli;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, IMPU_1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 14'400.--, corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

È ordinata la confisca e la distruzione di:

- un PC portatile con alimentatore (rep. n. _____);

- un PC fisso (rep. n. _____);

- un Harddisk esterno con alimentatore (rep. n. ______).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.--

fr. 779.--

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.