Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2010.97

Truffa ripetuta per complessivi fr. 1'500'000.-

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

14 dicembre 2010/rb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Valentina Tognetti, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

prevenuto colpevole di:

truffa, ripetuta

per avere,

a __________ e __________nonché in altre località,

nel periodo novembre 1995-aprile 2002,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio, e meglio per avere

approfittando della fiducia in lui riposta, derivante dai rapporti di amicizia esistenti e/o dal suo ruolo di loro assicuratore,

ingannato con astuzia 14 (quattordici) clienti investitori, prospettando loro sotto la denominazione “__________” la possibilità di effettuare investimenti finanziari con interesse annuo garantito,

sottacendo che i capitali raccolti allo stesso scopo, in parte dagli stessi clienti investitori, nel periodo 1988-1992 non erano più disponibili, sottacendo altresì che i nuovi capitali raccolti venivano utilizzati perlopiù per scopi personali, in particolare per la ristrutturazione della propria (benché intestata ai figli __________e __________) casa d’abitazione e che gli investimenti effettuati, peraltro su relazioni sue personali, non erano comunque idonei a garantire il capitale e gli interessi annui pattuiti,

omettendo inoltre di informare i clienti dei prelievi effettuati e delle perdite riportate,

inducendo in tal modo 14 (quattordici) clienti investitori a consegnargli a più riprese l'importo complessivo di CHF 1'520'335.00, e meglio singolarmente:

Cliente

Versamenti

Rimborsi AC 1

Rimborsi convenzionali

Danno

78'892.00

0.00

-25'646.80

53'245.20

59'234.00

0.00

-19'255.90

39'978.10

350'000.00

0.00

-113'774.50

236'225.50

48'000.00

-15'000.00

-36'207.90

0.00

35'256.00

0.00

-11'460.95

23'795.05

8'000.00

0.00

-10'727.60

0.00

20'000.00

0.00

-6'501.55

13'498.45

40'000.00

0.00

-26'006.30

13'993.70

90'000.00

-4'500.00

-73'305.60

12'194.40

30'000.00

0.00

-9'752.70

20'247.30

100'000.00

-100'000.00

0.00

0.00

417'424.00

0.00

-135'695.55

281'728.45

56'167.00

0.00

-18'258.90

37'908.10

187'362.00

-12'512.00

-56'840.00

118'010.00

TOTALI

1'520'335.00

-132'012.00

-543'434.25

850'824.25

mettendo così in concreto pericolo i capitali affidatigli, rispettivamente cagionando ai clienti investitori - considerati i rimborsi effettuati - un pregiudizio complessivo di CHF 850'824.25;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 48 lett. d CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 93/2010 del 10 agosto 2010, emanato dal Procuratore Pubblico.

Presenti

§ Il Procuratore Pubblico __________.

§ L'avv. __________, difensore d'ufficio dell’accusato AC 1, assente.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:50.

Con il consenso delle Parti, la Corte considera l’imputato assente giustificato ai sensi dell’art. 229 CPPT.

Gli importi di cui all’AA vanno corretti nel senso che vanno depennati fr. 20’000.– relativi al versamento di novembre 1995 di __________ in considerazione dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale.

Sentiti § Il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede che all’accusato sia comminata una pena detentiva di 20 mesi, posti al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.

§ Il Difensore, il quale dichiara che i fatti di cui all’AA non sono contestati. Pone in risalto gli sforzi del suo assistito per risarcire le parti civili. Chiede alla Corte di prescindere dalla punizione in applicazione dell’art. 53 CP. Rileva che in caso di condanna del suo assistito l’importo malversato va comunque decurtato di fr. 20'000.–, così come stabilito in sede dibattimentale. Postula inoltre il rinvio delle parti civili al foro civile.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore colpevole di:

truffa, ripetuta

per avere, nel periodo gennaio 1998 – aprile 2002, a __________, __________e in altre località, al fine di procacciarsi indebito profitto, in più occasioni, ingannato con astuzia 14 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per oltre complessivi fr. 1'500’000.–?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3. Deve un risarcimento alle PC, e se sì in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 53, 146 cpv. 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

truffa, ripetuta

per avere, nel periodo gennaio 1998 – aprile 2002, a __________, __________e in altre località, al fine di procacciarsi indebito profitto, in più occasioni, ingannato con astuzia 14 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio per oltre complessivi fr. 1'500’000.–;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 20 mesi;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.– e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

AC 1 è inoltre condannato a pagare:

4.1

fr. 53'245.20 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.2

fr. 39'978.10 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.3

fr. 236'225.50 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.4

fr. 23'795.05 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.5

fr. 13'498.45 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.6

fr. 20'247.30 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.7

fr. 37'908.10 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.8

fr. 118'010.– (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.9

fr. 281'728.45 (oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2004) alla PC __________;

4.10

fr. 13'993.70 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

4.11

fr. 12'194.40 (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2010) alla PC __________;

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 53 e Art. 146 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.