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72.2011.18

Ripetute truffe alla roulette presso una casa da gioco facendo credere, contrariamente al vero, in qualità di ispettore ai tavoli e con la correità di terzi, che alcune vincite fossero regolari

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 72.2011.18

Data decisione, Autorità: 12.12.2011, PENAL

Titolo:

Ripetute truffe alla roulette presso una casa da gioco facendo credere, contrariamente al vero, in qualità di ispettore ai tavoli e con la correità di terzi, che alcune vincite fossero regolari

TRUFFA

art. 146 cpv. 1 CPS

Incarto n.

72.2011.18

Lugano,

12 dicembre 2011/da

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR1

RAAP1

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF1

in carcere preventivo dal 31 dicembre 2007 al 23 gennaio 2007 (24 giorni)

imputato a norma dell'atto d'accusa n. _______ del 16 marzo 2011 emanato dal Procuratore pubblico PP1, di

1. truffa, ripetuta

per avere, a __________, nel periodo 6 gennaio – 20 dicembre 2007, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,

e meglio,

1.1 per avere, ripetutamente, a ________, il 6 gennaio 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ___________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai responsabili del _____________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 45'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ___________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà _____________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.2 per avere, ripetutamente, a __________, il 1. marzo 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con __________, __________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore ___________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 43'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e __________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.3 per avere, ripetutamente, a _________, il 23 giugno 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________, ___________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore __________dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 30'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.4 per avere, ripetutamente, a ___________, il 10 agosto 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ______________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ________ dai responsabili del _______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 21'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.5 per avere, ripetutamente, a _______, il 21 agosto 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore __________dai responsabili del ____________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 36'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ________ e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ___________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.6 per avere, ripetutamente, a ________, il 20 dicembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _____________ e __________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 35’900.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore __________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.7 per avere, ripetutamente, a _________, nel periodo 1. maggio – 30 novembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, ___________ e _____________, ottenuto a favore del giocatore __________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 35’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.8 per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di febbraio 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, _____________, ____________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore _____________ dai responsabili del ACPR1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 22’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ______________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo fr. 267'900.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e un guadagno personale complessivo di fr. 71'784.--;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 146 cpv. 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IMPU_1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.

Di conseguenza IMPU_1 è condannato:

alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi (art. 40 CP), da dedursi 25 (venticinque) giorni di carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dall’accusatore privato, sono state regolate dalle parti nella ricordata convenzione. Per ulteriori pretese l’accusatore privato è rinviato al foro civile.

3. E’ ordinata la confisca e la distruzione di 2.2 grammi di marijuana sequestrata in data 30 dicembre 2007 (reperto no. ___________ SAD ______) (art. 69 cpv. 2 CP).

4. E’ ordinato il dissequestro di CHF 320.- e Euro 265.- (pari a CHF 329.20), sequestrati il 30.12.2007, previa deduzione delle spese e tasse di giustizia (p.to 5 del presente atto di accusa).

(Importi girati al TP).

5. IMPU_1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Lugano.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF1;

- l’avv. RAAP1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR1.

Espletato il pubblico dibattimento lunedì 12 dicembre 2011, dalle ore 09:35 alle ore 09:55.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. __________ del 16.3.2011 contro IMPU_1 con le relative proposte è approvato, con la seguente correzione:

in carcerazione preventiva dal giorno 31 dicembre 2007 al 23 gennaio 2008 (24 giorni).

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

2.1. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 85.70

fr. 785.70

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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 40, Art. 42, Art. 69 e Art. 146 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135 e Art. 358 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.