Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2012.70

Furto di lieve entità, violazione segreti privati, abuso impianto elaborazione dati, tutto per aver sottratto e aperto due buste proprietà di terzi contenente carta di credito e PIN per poi in seguito servirsene prelevando indebitamente CHF 1'000.00

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

23 ottobre 2012/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

MLaw Tanja Gosic, segretaria

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1, __________

contro

IM 1

e domiciliata a in

rappresentata da DUF 1

imputata, a norma dell'atto d'accusa 63/2012 del 14.6.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1. furto di lieve entità

per avere, a __________, il 26 dicembre 2011, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto almeno due buste chiuse dalla casella della posta della signora ACPR 1;

2. violazione di segreti privati

per avere, a __________, il 26 dicembre 2011, senza averne il diritto e allo scopo di prendere cognizione del contenuto, aperto due buste chiuse indirizzate alla signora ACPR 1, appropriandosi di una carta VISA intestata a quest’ultima e del relativo codice PIN, poi utilizzati per trarne illecito profitto;

3. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (consumato e tentato)

per essersi, per procacciarsi un indebito profitto, servita indebitamente della carta di credito VISA della signora ACPR 1 e del relativo codice PIN, prelevando indebitamente CHF 1'000.00 presso il bancomat di UBS di __________, a __________, il 26 dicembre 2011,

nonché per avere effettuato sei ulteriori e infruttuosi tentativi di prelevamento nelle successive ventiquattrore, sino al ritiro della tessera presso il bancomat del __________ di __________;

fatti avvenuti: a __________ e a __________, il 26 e il 27 dicembre 2011, allorquando si trovava ancora nel periodo di prova per la sospensione condizionale della pena di 7 mesi di detenzione inflittale il 31.01.2007 dallo Strafgerichtspräsident di __________;

reati previsti: dagli art. 139, richiamato l'art. 172ter CP, art. 179 CP, art. 147 cpv. 1 CP.

Presenti: - il Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;

- l’imputata IM 1, accompagnata dal suo difensore DUF 1;

- l’accusatrice privata ACPR 1;

- l’interprete per la lingua ___________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:08 alle ore 16:37.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale precisa che i fatti sono stati totalmente riconosciuti dall’imputata. Evidenzia che i reati commessi dall’imputata non sono gravi, ma che i suoi precedenti penali pesano molto sul giudizio. Richiama i precedenti penali di IM 1, sottolineando la fiducia riposta in lei in ogni occasione da parte delle Corti giudicanti, accordandole sempre la sospensione condizionale della pena. Fiducia che è stata puntualmente, ad ogni occasione tradita. Evidenzia poi, che nella sentenza dell’ultimo reato commesso nel 2007 nella quale è stata condannata a 7 mesi di pena detentiva, era stata avvertita che sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena. Nonostante questo, IM 1 ha commesso reati durante il periodo di prova. In conclusione, esprimendo una prognosi negativa, postula la conferma dell’atto d’accusa e la revoca della precedente sospensione condizionale della pena di 7 mesi di detenzione. Per i reati di cui oggi all’atto d’accusa, propone una pena detentiva di 90 giorni, pena che deve essere espiata. Chiede infine che i fr. 25.- siano restituiti all’accusatrice privata a titolo di risarcimento danni;

- l’accusatrice privata ACPR 1, la quale chiede la conferma del risarcimento di fr. 25.-;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, la quale ripercorre la vita difficile dell’imputata, sottolineandone i problemi di salute e familiari. Evidenzia il cambiamento di vita dopo il trasferimento in Ticino nel 2010. Infatti, si è allontanata dalla famiglia e ha richiesto una rendita AI, che le è stata concessa, fattori che evitano la commissione dei piccoli reati dei quali è stata autrice negli anni precedenti. Rileva la mancanza di prognosi negativa per il motivo che l’imputata non ha una propensione a delinquere. Il reato qui in questione è stato solo una ricaduta avvenuta 30 giorni prima della scadenza del periodo di prova di cinque anni e inoltre si è verificato sotto le feste di Natale, periodo difficile per chi ha problemi finanziari. Di tale circostanza occorre tenere conto nell’ambito della commisurazione della pena. Mette in evidenza come IM 1 abbia utilizzato una parte della somma sottratta al fine di acquistare dei generi alimentari postulando il riconoscimento dell’attenuante specifica della grave angustia. Conclude chiedendo che per i nuovi reati la pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico sia trasformata in pena pecuniaria sospesa condizionalmente. Subordinatamente chiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e in via ancor più subordinata che venga emessa una pena unica convertendo anche la precedente pena detentiva in pena pecuniaria con il beneficio della sospensione condizionale per gran parte della condanna.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 46, 47, 49, 139 in rel. all’art. 172ter, 147 e 179 CP

82 , 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autrice colpevole di

1.1

furto di lieve entità

per avere,

a __________, il 26 dicembre 2011, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto almeno due buste chiuse dalla casella della posta della signora ACPR 1;

1.2

violazione di segreti privati

per avere,

a __________, il 26 dicembre 2011, senza avere il diritto e allo scopo di prendere cognizione del contenuto, aperto due buste chiuse indirizzate alla signora ACPR 1, appropriandosi di una carta VISA intestata a quest’ultima e del relativo codice PIN, poi utilizzati per trarne illecito profitto;

1.3

abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (consumato e tentato)

per essersi,

per procacciarsi un indebito profitto, servita indebitamente della carta di credito VISA della signora ACPR 1 e del relativo codice PIN, prelevando indebitamente CHF 1000.- presso il bancomat di UBS di __________, a __________, il 26 dicembre 2011, nonché per avere effettuato sei ulteriori e infruttuosi tentativi di prelevamento nelle successive ventiquattro ore, sino al ritiro della tessera presso il bancomat del di __________

e meglio come descritto nell’atto.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata:

2.1

alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni,

2.2

a versare all’accusatrice privata ACPR 1 l’importo di fr. 25.- a titolo di risarcimento danni;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il 31.01.2007.

4.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.--

fr. 788.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 147, Art. 172ter e Art. 179 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 e Art. 135 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.