Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2013.104

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale: eccesso di velocità per aver circolato a 148 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

11 dicembre 2013/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

e domiciliato a

rappresentato da DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 96/2013 del 29.8.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. PP 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:37.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Si tratta del primo caso con le nuove disposizioni che arriva nelle nostre aule penali. Il PP chiede venga fatta una riflessione: ci sono comportamenti sulla strada che sono assolutamente deprecabili e da sanzionare, il problema è l’applicabilità a queste casistiche delle nuove disposizioni sui così detti pirati della strada. Non sempre gli obiettivi che il legislatore si prefigge arrivano ad essere centrati e assolti.

L’accusa sostiene che sulla decina di casi per pirati della strada finora giunti in aula in __________, sono tutti per eccesso di velocità, non ce n’è uno di applicabilità del cpv. 3 art. 90 LCStr. Allora vien da chiedersi se l’obiettivo era quello di combattere le manovre pericolose, es. sorpassi azzardati sulla destra in autostrada, visto che in Tribunale per ora si sono presentati unicamente imputati del cpv. 4.

Ciò detto, si tratta spesso di gente che lavora, senza precedenti, che viene condannata alla prima infrazione, certamente grave e da sanzionare, una pena detentiva minima di un anno, giudicata dal PP molto severa.

Visto quanto sopra, in applicazione delle norme in vigore chiede per IM 1 una pena detentiva di 14 mesi. Non si oppone alla sospensione condizionale e propone un periodo di prova di 3 anni, come da prassi in materia di circolazione stradale.

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Dal 1° gennaio di quest’anno sorgono grandi problemi di applicabilità per una legge che sanziona in modo eccessivo solo una parte di quei comportamenti che volevano essere repressi. Secondo il difensore, i veri pirati, purtroppo, non vengono sanzionati. Cita l’articolo pubblicato sulla SZK no. 1.2013 pag. 3 e segg..

L’effetto concreto di tale legislazione su IM 1 è il seguente: al di là di un percorso penale, interrogatori di polizia, davanti al PP e al dibattimento odierno, vi è pure un procedimento amministrativo molto intenso e costoso. Siamo vicini ai 5'000.- CHF tra tasse e spese, i quali avranno quale conseguenza il tracollo definitivo dell’imputato.

Sul fatto in quanto tale non c’è nulla da analizzare, l’imputato si è già espresso. Vanno comunque considerate alcune circostanze, si tratta di una strada a quattro corsie divisa al centro, rettilinea, era una giornata festiva e senz’ombra di traffico, la difesa ritiene fossero condizioni quasi autostradali.

Alcune considerazioni di paragone, vi sono reati gravissimi per i quali è prevista una pena minima di sei mesi, ad esempio l’omicidio colposo, le lesioni gravi, il furto e via dicendo. Per l’eccesso di velocità grave: pena minima di un anno, con una problematica aggiuntiva per il periodo di prova della sospensione condizionale, che se parte oggi potrebbe esaurirsi contestualmente alla riammissione alla guida, dunque senza alcun senso.

In un simile caso, bisogna considerare le attenuanti speciali, ovvero il sincero pentimento. Leggendo la lettera scritta dall’imputato, scritta spontaneamente quando ancora non aveva un legale, vi sono tutti gli elementi, secondo la difesa, che possono essere pretesi da un automobilista in dette circostanze. Si chiede dunque di ridurre la pena con l’attenuante specifica, a 12 mesi, e periodo di prova di 2 anni;

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 cpv. 4 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.85

fr. 772.85

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44 e Art. 47 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 4, Art. 27, Art. 32 e Art. 90 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.