Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2013.148

Superamento del limite di velocità con motoveicolo: 100 km/h malgrado il limite di 50 km/h

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

8 maggio 2014/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa no. 134/2013 del 27.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 23 agosto 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo marca SYM GTS 300I targato __________, alla velocità di 100 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TrafficPatrol XRD”, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 50 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. Marcello Baggi.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente prospetta alle parti le seguenti precisazioni dell’atto d’accusa:

- richiamato lo scritto 28.4.2014 del PP (doc. TPC 11), le parti si danno atto che è applicabile l’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) e non c) LCStr. L’atto d’accusa è modificato di conseguenza;

- in merito alla licenza di condurre intestata all’imputato le parti si danno atto che la stessa è sequestrata presso la Sezione della circolazione (cfr. doc. TPC 10), che si determinerà in merito al suo destino. Le parti sono d’accordo a che l’atto d’accusa venga modificato con lo stralcio dell’indicato sequestro.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale in esito al suo intervento, considerata pacifica l’applicazione dell’art. 90 cpv. 4 LCStr, conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 12 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale dopo aver contestato l’applicazione in casu dell’art. 90 cpv. 4 in mancanza dell’elemento soggettivo e ritenuto che nell’accertamento della velocità non si può escludere un margine di errore che deve profittare all’imputato, in considerazione dell’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP conclude chiedendo la derubrica del reato nell’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr e la riduzione della pena proposta dal PP, da porsi al beneficio della sospensione condizionale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 23.8.2013, a Paradiso, circolato alla guida del motoveicolo SYM GTS 300l, __________, alla velocità di 100 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali dell’8.11.2013 e del 8.5.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 1'637.50

spese fr. 136.50

IVA fr. 141.95

totale fr. 1'915.95

5.2

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 1'915.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 13, Art. 40, Art. 42, Art. 44 e Art. 47 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 e Art. 135 — letto nella versione del 21 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27, Art. 32 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.