Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2014.149

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr.)

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

30 aprile 2015/rs

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Leventina

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 124/2014 dell'1 dicembre 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________, autostrada A2, Km 76'200, zona cantiere,

in data 26 aprile 2014, alle ore 11:29:07,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio,

per avere circolato sul tratto autostradale sopra citato, in direzione nord, alla guida dell’autoveicolo Mercedes-AMG, targato __________, intestato alla ditta __________, alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 6 Km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio Radar C, malgrado il vigente limite di 80Km/h, superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete per la lingua tedesca __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:51.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata precisa che l’imputato non ha contestato i fatti, né avrebbe potuto, siccome comprovati dall’apparecchio radar certificato conforme. Per quanto riguarda il diritto, si tratta di un superamento di velocità di 62 Km/h dove la velocità prescritta era di 80 Km/h; è quindi applicabile l’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (pirati della strada) e la pena edittale minima è di un anno di detenzione. L’accusa sottolinea che nel caso concreto l’unica particolarità è riscontrabile nel fatto che il superamento di velocità è avvenuto in un cantiere edile, una zona particolarmente sensibile, motivo per cui il pericolo è accresciuto. Il PP conclude postulando la conferma dell’AA e la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 14 (quattordici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che la fattispecie è chiara ed i fatti sono ammessi. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, sottolinea che l’imputato è incensurato e che l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr è data unicamente per 2 Km/h. Il difensore pone inoltre l’accento sul fatto che il superamento della velocità è avvenuto in autostrada, la strada era asciutta ed il tempo bello. Inoltre, IM 1 ha sempre ritenuto che la sicurezza era garantita; non bisogna dimenticare che a bordo vi erano la moglie ed i suoi due figli. La difesa precisa inoltre che sul tratto in questione vi era sì un cantiere, essendo sabato non c’erano però operai al lavoro. Sottolinea poi la severità della sanzione minima prevista, considerato in particolare che per eccessi di velocità inferiori, i quali hanno però avuto conseguenze concrete, sono state pronunciate pene piuttosto blande. Il difensore conclude chiedendo una pena detentiva non superiore ai 12 (dodici) mesi, da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 26 aprile 2014, alle ore 11:29,

a __________, sull’autostrada A2, zona cantiere,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio, per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Mercedes-AMG, targato __________ alla velocità di 142 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 6 Km/h), superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

2.2

al pagamento della multa di CHF 1'000.00 (mille), con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento verrà convertita in pena detentiva di giorni 10 (dieci).

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.00 (cinquecento) e delle spese procedurali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

È mantenuto il sequestro conservativo di CHF 3'900.00 a copertura delle spese procedurali, delle indennità e della multa.

5.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 2'920.30 comprensiva di onorario e spese.

5.2

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 2'920.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 76.50

fr. 1'776.50

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 12, Art. 40, Art. 42, Art. 44 e Art. 47 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 82 e Art. 135 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 4, Art. 27, Art. 32 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.