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72.2017.30

Infrazione grave alle norme della circolazione stradale, eccesso di velocità, procedura abbreviata

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2017.30

Data decisione, Autorità: 14.11.2018, PENAL

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione stradale, eccesso di velocità, procedura abbreviata

VELOCITÀ

art. 42 CPS art. 90 cpv. 3 LCSTR art. 90 cpv. 4 LCSTR

Incarto n.

72.2017.30

Lugano,

14 novembre 2018

/sg

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato a norma dell'atto d'accusa 21/2017 del 22.2.2017 emanato dal PP 1, di

1. Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione

per avere, in data 23.06.2016 a Giornico, circolando sull'autostrada A2 in direzione sud, alla guida dell'automobile __________ targata __________ intestata __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, con il conseguente forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in ispecie per aver circolato, con tre passeggeri a bordo, alla velocità accertata di km/h 233 (già dedotto il margine di tolleranza) a fronte di una velocità massima consentita di 120 km/h.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 LCSTR;

considerato: l’art. 42 cpv. 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato 2. Alla multa di CHF 1'500.00 (millecinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. All’avv. DF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

4. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti: - il PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

- in qualità di interprete per la lingua francese S.C.P..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:05.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente propone alle parti alcune modifiche dell’AA:

- pag. 1 dell’AA: “reato previsto: dagli artt. 90 cpv. 3 e 90 cpv. 4 lett. d LCStr

- in merito al punto 1 delle proposte, avuto riguardo all’importante superamento del limite di velocità, appare adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 18 mesi di pena detentiva e propone di modificare il punto 1 come segue: “IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi. L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).”

- inoltre, preso atto dello scritto 16.10.2018 dell’avv. DF 1 (doc. TPC 3), la difesa dell’imputato è da considerarsi - sin dall’inizio - di fiducia e non d’ufficio. Pertanto il punto 3 delle proposte è stralciato.

Le parti danno il loro consenso a tutte le modifiche proposte.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e ss., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 21 / 2017 del 22 febbraio 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

pagina 1: “reato previsto: dagli artt. 90 cpv. 3 e 90 cpv. 4 lett. d LCStr

punto 1 delle proposte: “IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi. L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).”

punto 3 delle proposte: stralciato

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.20

fr. 2'271.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42 e Art. 106 — letto nella versione del 1 marzo 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135 e Art. 358 — letto nella versione del 1 marzo 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.