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72.2018.3

Autore colpevole di avere concesso la guida della propria autovettura a un terzo, pur sapendo che egli non era in possesso della patente di guida; colpevole inoltre di truffa, agito in correità con terze persone. Procedura abbreviata

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2018.3

Data decisione, Autorità: 06.02.2018, PENAL

Titolo:

Autore colpevole di avere concesso la guida della propria autovettura a un terzo, pur sapendo che egli non era in possesso della patente di guida; colpevole inoltre di truffa, agito in correità con terze persone. Procedura abbreviata

CONCESSA GUIDA SENTENZA TRUFFA

art. 146 cpv. 1 CPS art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR

Incarto n.

72.2018.3

Lugano,

6 febbraio 2018/ns

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

GI 1

GI 2

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 2 e dall’avv. DF 1

Alias:

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

in carcerazione preventiva dal 09.06.2017 - arresto a __________, giunto in Svizzera il 26.09.2017 (a __________ e poi a __________) - al 21.11.2017 (166 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 22.11.2017

imputato a norma dell'atto d'accusa 2/2018 del 3 gennaio 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. truffa

per avere, in data 08.04.2015, a __________, agendo in correità con terze persone, ognuno con un proprio ruolo, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia, unitamente ai correi, ACPR 1, inducendolo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

segnatamente,

dopo che i correi (presentatisi con false generalità) avevano coinvolto ACPR 1 in un’operazione di compravendita fittizia di un ingente quantitativo d’oro, facendogli credere, contrariamente al vero, di ricevere in cambio di oro e monete preziose, denaro contante autentico ed effettuando con lui ed il suo intermediario, diversi incontri,

successivamente al fermo/arresto delle ore 07:00 a __________ di __________,

venendo contattato telefonicamente verso le ore 10:30/11:00 dal correo __________, raggiungendo quest’ultimo, a __________, dove prendeva in consegna l’autovettura Hyundai color celeste targata TI __________ (noleggiata da terzi) e trasportando sull’auto una valigetta ventiquattrore nella quale il correo __________ aveva assemblato banconote facsimili (per un valore nominale di CHF 1'540'000.00 ed Euro 936'500) e banconote autentiche (per un valore complessivo di CHF 10'000.00 ed Euro 3'500), raggiungendo quindi il posteggio adiacente al __________, sempre a __________, dove incontrava __________, assistendo allo scambio oro/denaro tra quest’ultimo e la vittima, pur rimanendo in auto, e quindi allontanandosi in seguito, a bordo della medesima auto, in compagnia di __________ e dell’oro, fermandosi infine a __________, in un luogo pubblico, dove __________ prendeva il posto di guida e si allontanava, mentre lui dopo l’arrivo del correo __________, giunto poco dopo, recuperava la propria auto, una Fiat Punto di colore bianco (pure presa a noleggio), allontanandosi verso l’Italia con __________;

indotto ACPR 1 alla consegna di 12 lingotti da 1 kg, 600 lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia, per un valore complessivo denunciato di circa CHF 2'640'000.00 (precisamente CHF 1'720'981 ed Euro 926'835), in cambio perlopiù di banconote facsimili;

2. guida senza autorizzazione (concessa guida)

per avere, nelle circostanze di cui al punto 1), concesso la guida della propria vettura, una Fiat Punto di colore bianca, a __________, ben sapendo che egli non era in possesso della patente di guida;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 95 cpv. 1 let. e LCStr;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena detentiva pari a 28 (ventotto) mesi viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato 2. L’accusatore privato è rinviato al competente foro per eventuali pretese di natura civile.

3. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2, unitamente all’avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 14:59.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

La Presidente riassume l’atto d’accusa e propone la seguente modifica da inserire tra le proposte di pena di cui al punto 1:

“IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi:

a) di cui 8 (otto) mesi da espiare, dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto;

b) mentre per 28 (ventotto) mesi l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP)”.

Le parti prestano il proprio consenso alla modifica dell’atto d’accusa indicato dalla Presidente.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 2 del 3 gennaio 2018 contro IM 1 è approvato con la seguente modifica del punto 1 delle proposte di pena:

“IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi:

a) di cui 8 (otto) mesi da espiare, dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto;

b) mentre per 28 (ventotto) mesi l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP)”.

2. La presente vale quale ordine di scarcerazione una volta espiata l’intera pena.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 1'155.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 131.80

fr. 2'286.80

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Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42 e Art. 146 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 358 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 95 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.