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72.2018.98

Infrazione LStup, anfetamine

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2018.98

Data decisione, Autorità: 08.05.2018, PENAL

Titolo:

Infrazione LStup, anfetamine

CONSUMO DI STUPEFACENTI OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI PROCEDURA ABBREVIATA

art. 19 cpv. 1 let. b LSTUP art. 19 cpv. 1 let. c LSTUP art. 19 cpv. 1 let. d LSTUP art. 19a LSTUP

Incarto n.

72.2018.98

Lugano,

8 maggio 2018/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 12 luglio 2016 al 13 luglio 2016

(2 giorni);

imputato, a norma dell'atto d'accusa 133/2017 del 30 agosto 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP 1 di

1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere

a __________, __________ ed altre imprecisate località della Svizzera, nel periodo 2013/febbraio 2016, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, trasportato, preparato almeno 180 grammi di anfetamina, di cui 150 grammi alienati a A.A. al prezzo di CHF 15.00/16.00 al grammo e alienato o procurato in altro modo ulteriori 30 grammi di anfetamina di cui 5/6 grammi a B.B. ed il restante a persone rimaste non identificate;

2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, a __________ ed altre località non meglio precisate nel periodo maggio 2015/12 luglio 2016, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di anfetamina e di cocaina e 10 grammi di marijuana;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 LStup, in relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. b, lett. c, lett d LStup, art. 19a LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato 2. Alla multa di CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. All’Avv. DUF verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

5. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 6. Non revoca la sospensione condizionale alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere a CHF 30.00 (trenta) ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________, ma l’ammonisce formalmente.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 11:20.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’AA viene modificato come segue:

punto 1 delle proposte, viene modificato in: “… di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella inflitta con decreto di accusa __________ del Ministero pubblico del Cantone Grigioni….”

punto 6 delle proposte, viene modificato in: “Non revoca la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere a CHF 30.00 (trenta) ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ ed della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 70.00 ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Grigioni in data __________, ma per entrambe lo ammonisce formalmente”.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 133 / 2017 del 30 agosto 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

punto 1 delle proposte: “… di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella inflitta con decreto di accusa __________ del Ministero pubblico del Cantone Grigioni….”;

punto 6 delle proposte: “Non revoca la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere a CHF 30.00 (trenta) ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ ed della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 70.00 ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Grigioni in data __________, ma per entrambe lo ammonisce formalmente.”.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 4'032.00

spese Fr. 182.30

IVA (8%) Fr. 309.95

IVA (7.7%) Fr. 26.20

totale Fr. 4'550.45

3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 4'550.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.75

fr. 868.75

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 42 e Art. 106 — letto nella versione del 1 marzo 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135 e Art. 358 — letto nella versione del 1 marzo 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19 e Art. 19a — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.