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72.2019.258

Incitazione all’entrata, alla partenza e/o al soggiorno illegale. Sospensione della pena detentiva e pecuniaria. Espulsione dalla Svizzera per un periodo di 5 anni. Procedura abbreviata

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 72.2019.258

Data decisione, Autorità: 09.03.2020, PENAL

Titolo:

Incitazione all’entrata, alla partenza e/o al soggiorno illegale. Sospensione della pena detentiva e pecuniaria. Espulsione dalla Svizzera per un periodo di 5 anni. Procedura abbreviata

ESPULSIONE INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI SENTENZA

art. 116 cpv. 1 let. a LSTRI

Incarto n.

72.2019.258

Lugano,

9 marzo 2020/bm

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente

Sara Lavizzari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 2.9.2019 al 3.9.2019 (2 giorni),

imputato a norma dell'atto d'accusa 225/2019 del 16 ottobre 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

per avere,

nel periodo compreso tra il 03.08.2019 e il 02.09.2019,

tra la Germania e Milano (I), rispettivamente Varese (I), transitando dai valichi doganali di __________, __________ e __________,

agendo in correità con terze persone non meglio identificate, fra cui tale __________, tutte facenti parte di un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti,

facilitato in 12 distinte occasioni l’entrata illegale in Svizzera e/o la partenza illegale dalla Svizzera, attraverso i valichi doganali di __________, __________, __________ e __________ di almeno 14 clandestini provenienti dal Kurdistan iracheno, tutti quanti sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione e/o di validi documenti di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata,

e meglio,

in otto occasioni fungendo, con il suo veicolo Mercedes-Benz __________, da auto-staffetta bonificando i valichi doganali di Basilea, e nelle restanti quattro occasioni trasportando i clandestini, a bordo di predetto veicolo,

segnatamente,

1.1 la sera del 03.08.2019 alle ore 20:20 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.2 il pomeriggio del 05.08.2019 alle ore 15:10 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.3 il pomeriggio del 05.08.2019 alle ore 15:35 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.4 il pomeriggio del 08.08.2019 alle ore 13:35 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.5 il pomeriggio del 08.08.2019 alle ore 14:10 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.6 il pomeriggio del 12.08.2019 alle ore 16:35 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.7 la mattina del 17.08.2019 alle ore 07:00 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.8 il 18.08.2019, trasportando 1 clandestino da Varese (I) alla Germania, transitando in entrata dal valico doganale incustodito di __________ e trasportandolo sino in Germania attraverso il valico doganale di __________, facilitato la sua entrata e partenza illegale sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.9 il 23.08.2019, trasportando 1 clandestini da Varese (I) alla Germania, transitando in entrata dal valico doganale incustodito di __________ e trasportando il clandestino sino in Germania attraverso un imprecisato valico doganale, facilitato la sua entrata e partenza illegale sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.10 il pomeriggio del 30.08.2019 alle ore 16:00 circa, bonificando in uscita dalla Svizzera il valico doganale di __________ e trasportando ignoto passatore a bordo di un secondo veicolo non identificato almeno 1 clandestino sino alla Germania, facilitato la sua partenza illegale dalla Svizzera sapendo che quest’ultimo non disponeva di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.11 il 01.09.2019, trasportando 2 clandestini da Varese (I) alla Germania, transitando in entrata dal valico doganale incustodito di __________ e trasportando i clandestini sino in Germania attraverso il valico doganale di __________, facilitato la loro entrata e partenza illegale sapendo che questi ultimi non disponevano di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

1.12 la mattina del 02.09.2019, trasportando 2 clandestini da Milano (I) a __________, transitando in entrata dal valico doganale di __________ strada (dove è stato fermato dalle Guardie di confine) facilitato la loro entrata in Svizzera sapendo che questi ultimi non disponevano di validi documenti di legittimazione per il passaggio del confine;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a in combinazione con il cpv. 3 lett. b LStrI;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1 alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2 alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna pari a complessivi CHF 600.00 (seicento);

2.3 L’esecuzione della pena detentiva e della pena pecuniaria inflitte è sospesa, e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

3. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. n CP.

4. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

5. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre 6. È ordinato il sequestro conservativo di EUR 255.00 (duecentocinquantacinque) a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP).

7. Ordina il dissequestro, a crescita in giudicato della condanna per i fatti oggetto del presente AA, del veicolo Mercedes-Benz targato __________ intestato a IM 1, relativa chiave di accensione, Zulassung-bescheinung Teil I e carta verde (art. 267 cpv. 1 CPP).

8. Ordina la confisca del cellulare iPhone 7 di colore nero e relativa scheda SIM Vodafone sequestrato in data 02.09.2019 (art. 69 cpv. 1 CP).

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete per la lingua turca __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:02 alle ore 14:39.

Evase le

seguenti questioni: Verbale del dibattimento

L’imputato dichiara già sin d’ora e irrevocabilmente di acconsentire alla liberazione a favore dello Stato dell’importo di euro 255 di cui al punto 6 dell’AA (sequestro conservativo).

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 225.2019 del 16.10.2019 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1. Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario Fr. 2'817.50

spese Fr. 345.60

IVA Fr. 247.65

totale Fr. 3’464.75

3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3’464.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.45

fr. 1'068.45

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Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 116 — letto nella versione del 1 dicembre 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice penale svizzero, Art. 42, Art. 66a e Art. 69 — letto nella versione del 3 marzo 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135, Art. 267, Art. 268 e Art. 358 — letto nella versione del 1 febbraio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.