Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.1995.186

80.1995.186

Rubrum

Incarto n.
80.95.00186

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 8 settembre 1995

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

- che, nel suo ricorso, __________ __________ rileva una contraddizione fra il dispositivo della decisione su reclamo impugnata, secondo cui il suo gravame è stato "ammesso come a domanda", ed il calcolo del reddito del lavoro ai fini dell'IC e dell' IFD;

- che, infatti, mentre egli ha chiesto la deduzione di fr. 802.90, corrispondenti ad una provvigione da lui versata nel corso del 1994, l'autorità di tassazione ha ridotto il suo reddito del lavoro di soli fr. 121.- in media annua;

- che, interpellato dalla Camera di diritto tributario, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha confermato, con scritto del 13 settembre 1995, di essere incorso in un errore di calcolo;

- che il reddito imponibile deve pertanto essere corretto in fr. 52'839.- per l'IC e in fr. 59'046.- per l'IFD.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è corretto in fr. 52'839.- per l'IC e in fr. 59'046.- per l'IFD.

2.

Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 144 e Art. 146 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 230 e Art. 231 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 aprile 1999, 1 gennaio 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.