Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.1995.206

80.1995.206

Rubrum

Incarto n.
80.95.00206

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 29 settembre 1995

in materia di: IMVI

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

1. Il 15 febbraio 1993 la __________ __________ alienava la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ a signori __________ e __________ -__________ __________ al prezzo di fr. 50'000.--.

L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia d'imposta sul maggior valore immobiliare, valutava il maggior valore imponibile in fr. 10'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 1° aprile 1993). A seguito del reclamo presentato dall'alienante, l'imponibile veniva poi determinato analiticamente e stabilito, con decisione su reclamo del 7 aprile 1995, in fr. 17'436.--.

Decidendo il ricorso presentato dall'alienante contro la suddetta decisione su reclamo, la Divisione cantonale delle contribuzioni, con risoluzione del 31 agosto 1995, confermava l'imponibile determinato in sede di reclamo, ma riduceva l'aliquota sopprimendo la maggiorazione di dodici punti, poiché le fondazioni non rientrano nella categoria delle persone giuridiche secondo l'art. 65 cpv. 1 LT 1976.

2. Con il presente tempestivo ricorso la __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, argomentando sostanzialmente che dall'operazione immobiliare di Locarno sono scaturite soltanto ingenti perdite e facendo valere interessi di costruzione supplementari, come pure ulteriori spese di costruzione e di miglioria. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

La Divisione cantonale delle contribuzioni ha preso posizione sulle richieste di deduzione avanzate dalla ricorrente, senza tuttavia formulare proposte precise.

3. All'udienza del 26 aprile 1996, dopo esame delle nuove spese fatte valere, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto "di ammettere ulteriori spese di costruzione per fr. 468'000.–, di cui fr. 350'000.– per interessi di costruzione calcolati in base alla ricapitolazione prodotta dalla ricorrente fino alla data dell'abitabilità dell'immobile, fr. 100'000.– per ulteriori spese di miglioria comprendenti quelle fatte valere in sede di ricorso e considerate nelle osservazioni 6 marzo 1996 della Divisione cantonale delle contribuzioni e fr. 18'000.– per contributi di canalizzazione, il cui pagamento è stato richiesto dal Comune di __________ soltanto nel 1996".

È inoltra stato convenuto che le suddette spese "verranno ripartite per millesimi e considerate nelle singole vendite".

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è parzialmente accolto 'a sensi del considerando 3.

§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione del nuovo conteggio.

2.

Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 65, Art. 184 e Art. 185 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 aprile 1999, 1 gennaio 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.