Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.1995.219

80.1995.219

Rubrum

Incarto n.
80.95.00219

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1995

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

1. __________ __________ -__________, 1958, svolge attività a titolo indipendente, principalmente quale autista per il Consorzio scolastico onsernonese. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 gli è stato imposto in via valutativa un reddito aziendale netto di fr. 40’000.-- di media annua. Nella dichiarazione IC/IFD 1993-94 il contribuente ha denunciato redditi da attività indipendente per circa fr. 20’000.-- lordi di media. L’UT, nella notifica di tassazione del 17 gennaio 1994 gli ha nuovamente esposto, in via valutativa, un reddito aziendale lordo annuo medio di fr. 40’000.-- (cfr. notifica di tassazione del 17 gennaio 1994), che è poi stato ridotto, a seguito del reclamo presentato dall’interessato, a fr. 35’000.-- per tener conto dei contributi versati all’AVS/AI (cfr. decisione su reclamo del 25 settembre 1995).

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede un’ulteriore riduzione del reddito aziendale, protestando che l’unico introito in denaro è quello proveniente dall’attività di autista del Consorzio scolastico. La vendita di legname in proprio gli avrebbe consentito unicamente di ricavare l’equivalente del consumo personale di legna da ardere. L’attività edile sarebbe stata svolta soltanto a favore di amici, che non lo avrebbero ricompensato in denaro ma con altri favori.

3. All’udienza del 16 novembre 1995, dopo aver sentito il ricorrente, che ha avuto modo di spiegare nel dettaglio le attività da lui svolte nel periodo di computo e compensi in natura ricevuti, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale annuo medio in fr. 19'749.--, di aggiungervi un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.-- di media annua per le altre attività svolte e compensate in natura, di dedurre i contributi AVS pagati nel periodo di computo pari a fr. 5'150.-- di media annua, di confermare, per il resto, tutti gli altri elementi della tassazione (valore locativo, deduzioni dallo stesso per spese di manutenzione e abitazione primaria; interessi passivi, premi assicurativi, ecc.).

L'imponibile è così stato concordemente definito in fr. 13'875.-- e l'imposta cantonale annua in fr. 468,50.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è parzialmente accolto a'sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2.

Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 184 e Art. 185 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 aprile 1999, 1 gennaio 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.