Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.1996.210

80.1996.210

Rubrum

Incarto n.
80.96.00210

Lugano

20 febbraio 1997

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 novembre 1996

in materia di: IC 94 - IFD 95

presentato da:

__________ SA, __________,

rappr. da: __________, __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

1. Il 6 maggio 1996 l’ Ufficio di tassazione persone giuridiche notificava alla __________ SA sia la tassazione IC 1994 sia la tassazione IFD 1995, in cui i diversi fattori imponibili, segnatamente per l' IC l'utile di fr. 30'000.-- e il capitale di fr. 150'000.-- e per l' IFD l'utile di fr. 14'700.-- e il capitale di fr. 150'000.--, venivano stabiliti d’ufficio per la mancata presentazione della dichiarazione. Entrambe le notifiche di tassazione venivano poi confermate in sede di reclamo con due diverse decisioni del 10 ottobre 1996, poiché la contribuente non aveva presentato, entro il termine concessole, né il bilancio al 31 dicembre 1994 né il conto perdite & profitti del 1994.

2. Con il presente, tempestivo ricorso la __________ SA, patrocinata dallo Studio Consulenti Associati, chiede la riforma delle suddette decisioni, con conseguente riduzione del reddito per l’esercizio 1994 a fr. 2’500.-- e della sostanza imponibile in Svizzera a fr. 75’000.--. Lamenta il carattere punitivo delle tassazioni d’ufficio IC 1994 e IFD 1995.

Successivamente, in data 9 dicembre 1996, la ricorrente produceva sia il bilancio al 31 dicembre 1994 sia il conto economico dell’esercizio 1994.

3. All’udienza del 23 gennaio 1997 l'UT, preso atto della documentazione prodotta con il ricorso e dopo aver sentito le spiegazioni del patrocinatore della ricorrente in merito alle ragioni del ritardo, ha proposto di retrocedergli gli atti per nuova decisione.

4. Nonostante l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che il ricorso è stato determinato dall’inosservanza degli obblighi procedurali che le incombevano nell’ambito delle procedure di tassazione e di reclamo (artt. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT 1994).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 10 ottobre 1996 sono annullate.

§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per nuova decisione.

2.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della ricorrente.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 144 e Art. 146 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 230 e Art. 231 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 aprile 1999, 1 gennaio 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.