Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.1997.112

80.1997.112

Rubrum

Incarto n.
80.97.00112

Lugano

23 marzo 1998

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 10 luglio 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

Ÿ che, nella tassazione IC/IFD 1995/96, notificata a __________ __________ con decisione su reclamo del 16 giugno 1997, il reddito della sostanza, proveniente dall’affitto della part. n. __________ RFD di __________ alla __________ __________, è stato commisurato in fr. 210’250.– in media annua;

Ÿ che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha contestato la tassazione citata, argomentando di avere effettivamente percepito dalla società locatrice solo fr. 130’000.– nel biennio di computo, a causa della difficile situazione finanziaria della stessa;

Ÿ che, inoltre, il ricorrente ha chiesto la deduzione dal reddito dell’importo di fr. 184’400.–, corrispondente agli interessi passivi pagati alla Banca __________ __________;

Ÿ che, invitata dalla Camera a prendere posizione sul ricorso, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha manifestato il proprio disaccordo con la decisione dell’autorità fiscale di assoggettare il canone di locazione anche per la parte non incassata ed ha conseguentemente chiesto all’autorità cantonale di procedere ad un’indagine più approfondita;

Ÿ che, convocato ad un’audizione dall'Ufficio di tassazione di __________, il contribuente ha sottoscritto, in data 15 gennaio 1998, un verbale del seguente tenore:

«L’UT dopo aver riesaminato la richiesta di imposizione del solo affitto incassato dalla ditta __________ __________.__________. (fr. 130’000 media fr. 65’000), che in seguito ha cessato l’attività con rilevanti perdite, di modo che il credito vantato dal sig. __________ è definitivamente perso.

Dopo aver sentito il contribuente decide di aderire alla sua richiesta e di ridurre l’ammontare dell’affitto a fr. 65’000 di media, di modo che il reddito imponibile netto viene azzerato.

Il contribuente dichiara di ritirare la contestazione circa la deduzione di interessi passivi, paragrafo 1 b del ricorso del 10.7.97».

Ÿ che, alla luce del suddetto verbale, il reddito della sostanza può essere ridotto a fr. 65’000.– in media annua, essendo la proposta dell’autorità fiscale senz’altro condivisibile da questa Camera, poiché conforme al diritto fiscale federale e cantonale;

Ÿ che, quanto alla questione della deduzione degli interessi passivi, essa non è più litigiosa, non solo perché il ricorrente ha espressamente dichiarato di ritirare il ricorso su tale punto ma anche perché il reddito è comunque già uguale a zero per effetto dell’accoglimento della prima censura;

Ÿ che il ricorso è pertanto accolto, con la conseguenza che non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 giugno 1997 è riformata nel senso che il reddito della sostanza è ridotto a fr. 65’000.– in media annua.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 144 e Art. 146 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 marzo 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 230 e Art. 231 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 aprile 1999, 1 gennaio 2000, 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.