Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2008.50

Deduzioni: liberalità, pubblica utilità, associazione antivivisezionista

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 febbraio 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 maggio 2008 contro la decisione del 15 maggio 2008 in materia di IC e IFD 2006.

Fatti

A.

RI 1, domiciliata a __________, è funzionaria dell’amministrazione cantonale a __________.

Nella dichiarazione fiscale 2006, la contribuente deduceva dal reddito diverse liberalità a enti di pubblica utilità, per un ammontare complessivo di fr. 1'566.–.

B.

Notificandole la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 19 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ negava la postulata deduzione, argomentando che si trattava di “versamenti a enti sconosciuti”.

C.

La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 gennaio 2008. Allegava al gravame gli estratti del suo conto postale, a comprova dei nominativi degli enti beneficiari e degli avvenuti versamenti.

L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 15 maggio 2008, concedendo la deduzione per liberalità nella limitata misura di fr. 640.–. Non riconosceva invece le devoluzioni versate alla __________, all’__________ e al __________, in quanto tali enti non figuravano nell’apposita lista allestita dalla Divisione delle contribuzioni.

D.

Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede la deduzione dal proprio reddito delle liberalità a enti di pubblica utilità nella misura indicata nella dichiarazione d’imposta. Censura inoltre il mancato invio della lista degli enti di pubblica utilità ai contribuenti che ne fanno richiesta.

Nelle proprie osservazioni del 25 giugno 2008, la Divisione delle contribuzioni aderisce alla richiesta di dedurre la liberalità di fr. 126.– versata all’associazione __________. Si oppone invece alla deduzione delle devoluzioni di, rispettivamente, fr. 300.– e fr. 500.– a favore della __________ e del __________.

E.

Con scritto del 15 luglio 2008, così invitata dalla Divisione delle contribuzioni, la contribuente ha trasmesso a questa Camera la decisione dell’autorità fiscale del Canton __________, che esonera la __________ dal pagamento delle imposte.

Considerandi

1.

1.1.

Per l’art. 33a LIFD, sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. gg), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza: il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).

1.2

La deduzione in questione non rientra nella categoria delle cosiddette “deduzioni organiche”, cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263).

1.3

Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che l’esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1996, par. IV).

A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT. Un secondo elenco enumera gli enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la decisione di esenzione del Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al Canton Ticino di accettare che i contributi a loro versati possano essere dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece preparato una lista, non esaustiva, delle persone giuridiche con sede in Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità (Circolare n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2).

2.

2.1.

Come esposto in narrativa, in merito alla postulata deduzione dell’importo di fr. 126.– versato all’associazione __________, la Divisione delle contribuzioni ha aderito al gravame. È qui appena il caso di ricordare che l’associazione figurava già nella lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, seppure sotto la vecchia denominazione di “Associazione antivivisezionista”, nel frattempo modificata.

Alla luce della nuova documentazione prodotta dalla ricorrente, altrettanto pacifica è la deducibilità dell’importo di fr. 300.– versato a favore della __________. Dando seguito all’invito espresso dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie osservazioni al ricorso, la contribuente ha prodotto la decisione di esenzione fiscale delle competenti autorità del Canton __________, emessa nel mese di giugno 1995. Conformemente alla regola generale prevista dall’art. 8 CC (cfr., al proposito, DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8), la ricorrente ha così portato la prova di un fatto che concorre a ridurre il suo debito verso l’erario, per cui nulla si oppone alla sua deduzione.

2.2

Discorso a parte richiedono invece le elargizioni a beneficio del __________. È anzitutto pacifico che tale centro non ha una personalità giuridica indipendente. Ciò emerge non solo dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ma anche dalla semplice consultazione del sito internet dell’associazione __________: si tratta, di fatto, di una sua delegazione, di un gruppo locale impegnato in prima linea in ogni iniziativa da essa portata avanti.

Qualche perplessità emerge invero dall’esame dell’incarto fiscale dell’associazione __________. Come osservato dalla Divisione delle contribuzioni, nei conti annuali dell’associazione non vi è traccia del conto postale n. __________, sul quale vanno effettuate le prestazioni a favore del __________. Si tratta tuttavia di una questione che andrà approfondita nelle opportune sedi, ma che in ogni caso non fa venir meno il carattere di semplice gruppo locale del __________, e meglio di delegazione dell’__________.

Di nessuna rilevanza sono infine le Informazioni della Conferenza fiscale svizzera, gruppo esenzioni, citate dall’autorità fiscale (cfr. n. 11 “deductibilité des dons versés à des personnes morales poursuivant plusieurs buts; exigence en matière de ventilation comptable par type d’activité”). Esse si riferiscono infatti alle elargizioni a beneficio di un ente che persegue in parte scopi pubblici o di utilità pubblica e in parte fini di culto o scopi non esenti dall’imposta: nel caso specifico neppure l’autorità di tassazione pretende che l’associazione __________ persegua solo parzialmente uno scopo di utilità pubblica.

Così stando le cose, a giudizio di questa Camera, tutto ben considerato, anche l’importo di fr. 500.– versato sul conto corrente postale intestato al __________ deve pertanto essere dedotto dal reddito della ricorrente.

3.

Le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, in relazione al mancato invio delle liste degli enti che beneficiano dell’esenzione fiscale, esulano dalle competenze di questa Camera.

Per quanto discutibile, una simile scelta non spetta infatti alla Camera di diritto tributario ma all’autorità amministrativa.

4.

Il ricorso è conseguentemente accolto.

Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 2008 è riformata nel senso che la deduzione delle liberalità a enti di pubblica utilità è elevata a fr. 1'566.–.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.

Intimazione a:

- ;

- ;

- ;

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 8 — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 33a, Art. 56, Art. 144 e Art. 146 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 73 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 28 agosto 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 32, Art. 65 e Art. 231 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.