Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2010.134

Procedura: decisione su reclamo, motivazione, mancata considerazione delle censure del reclamo, annullamento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 marzo 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

RI 2

contro

CO 1

oggetto

ricorso dell’11 novembre 2010 contro la decisione del 27 ottobre 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

A.

Con atto pubblico del 28 luglio 2004, iscritto a Registro fondiario il 12 agosto 2004, i coniugi RI 1 acquistavano al prezzo di fr. 365.000.– la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, corrispondente ad un appartamento ed un parcheggio in autorimessa.

Con atto pubblico del 22 gennaio 2010, iscritto il 17 maggio 2010, essi vendevano l’appartamento alla __________ AG per fr. 480'000.–.

B.

Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari relativa a quest’ultima alienazione, i venditori facevano valere spese di miglioria per complessivi fr. 44'983.– e costi di acquisto e di vendita per complessivi fr. 12'014.–, riducendo in tal modo l’utile imponibile a fr. 58'003.–.

C.

Notificando ai contribuenti la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 luglio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava l’utile imponibile in fr. 98'431.– e l’imposta corrispondente in fr. 25'592.05. L’autorità, oltre a richiamare brevemente la giurisprudenza in vigore in materia di spese di manutenzione e spese di miglioria, spiegava che “nel caso in esame vengono pure ammessi i costi di manutenzione limitatamente ai primi due anni dal momento dell’acquisto del fondo (12. 08.2004) e meglio fino al 31.12.2005”. Concretamente, ammetteva la deduzione di costi d’investimento per fr. 8'464.– e di costi di acquisto per fr. 8'104.75.–. In quest’ultimo importo erano compresi unicamente l’onorario del notaio, in quanto, secondo l’autorità, “gli altri ammontari sono da ricondurre a tasse per la costituzione di garanzie bancarie non deducibili.”

D.

I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 agosto 2010, dove spiegavano gli avvenimenti che, partendo dall’acquisto dell’appartamento ed arrivando alla vendita dello stesso, erano, secondo loro, degni di essere rilevati e atti a giustificare le deduzioni richieste.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 27 ottobre 2010, rinviando semplicemente alla notifica di tassazione del 26 luglio 2010 ed alle motivazioni allegate.

E.

Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 argomentano che i fatti presentati nel reclamo necessitavano di un maggior approfondimento da parte dell’Ufficio di tassazione. I contribuenti sottolineano quindi le loro attuali difficoltà economiche, rilevando in particolare di avere beneficiato di contributi straordinari da parte del Cantone, per un ammontare che corrisponde grosso modo alla cifra che sarebbero costretti a sborsare quale imposta sugli utili immobiliari.

Considerandi

1.

I ricorrenti censurano anzitutto la circostanza che l’Ufficio di tassazione si sia limitato a respingere il reclamo, rinviando alla motivazione della precedente decisione di tassazione. A loro avviso, ciò dimostrerebbe che i fatti da loro addotti non siano stati verificati e addirittura che il reclamo non sia neppure stato letto.

Effettivamente, la decisione impugnata non rispetta i requisiti di motivazione previsti dalla legge.

2.

2.1.

Per il combinato disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 208 cpv. 1 prima frase e cpv. 2 LT, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta e la decisione deve essere motivata.

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

2.2

L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

2.3

La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

3.

Venendo all’esame della fattispecie, va dato atto all’Ufficio di tassazione di avere inserito, nella decisione di tassazione del 26 luglio 2010, una motivazione alquanto dettagliata, dalla quale si comprendono le ragioni per cui i costi chiesti in deduzione dai venditori sono stati ammessi solo in parte. Le considerazioni proposte dall’autorità fiscale consentono ai contribuenti di ricostruire precisamente il calcolo dell’utile immobiliare imponibile, su cui si basa la decisione.

Tuttavia, come rilevano gli insorgenti nel ricorso in esame, essi hanno parzialmente contestato con il reclamo le argomentazioni proposte dall’Ufficio di tassazione nella prima decisione. In presenza di simili censure, l’Ufficio di tassazione non poteva limitarsi a respingere il reclamo, rinviando per la motivazione proprio a quella decisione che era stata contestata. Anche se l’autorità di tassazione avesse ritenuto gli argomenti dei reclamanti del tutto destituiti di fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a giustificare la decisione di respingere il reclamo.

Si deve anche tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera di diritto tributario comporta che la parte soccombente sia obbligata a pagare la tassa di giustizia e le spese processuali. Solo una decisione su reclamo motivata consente al contribuente di valutare se sia il caso di interporre ricorso all’autorità giudiziaria, considerando anche la prospettiva dell’eventuale pagamento delle spese di giudizio.

Infine, deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tassazione non ha neppure provveduto a sanare il vizio della sua decisione, presentando perlomeno delle osservazioni al ricorso. In tal modo, avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

4.

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

I ricorrenti devono peraltro essere avvertiti che, nella misura in cui la loro contestazione si fonda sulle loro attuali difficoltà economiche, piuttosto che sul calcolo in sé dell’utile soggetto all’imposta, né l’Ufficio di tassazione né questa Camera potrebbero confrontarsi con le loro argomentazioni. La procedura attualmente in corso ha infatti per oggetto unicamente la determinazione dell’imposta sugli utili immobiliari. Eventuali problemi che potessero giustificare la domanda di un condono o di una dilazione di pagamento dell’imposta dovrebbero essere sottoposti all’autorità competente per la riscossione, cioè l’Ufficio esazione e condoni.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

La decisione su reclamo del 27 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.

Intimazione a:

-;

-;

-;

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 73 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 agosto 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 231 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.