Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2010.20

Imposte alla fonte: aliquota applicabile, rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, annualizzazione, momento della cessazione dell'assoggettamento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 luglio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 5 febbraio 2010 contro la decisione del 4 febbraio 2010 in materia di imposta alla fonte.

Fatti

A.

__________, residente a __________ (__________), ha lavorato come cuoco alle dipendenze RI 1 di __________, a partire dal 9 marzo 2009, con un contratto a tempo indeterminato, che prevedeva il pagamento di uno stipendio mensile lordo di fr. 3'500.–.

__________, dimorante a __________, a sua volta, ha lavorato presso la stessa società quale aiuto cucina a partire dal 12 marzo 2009, con un contratto a tempo indeterminato che prevedeva il pagamento di uno stipendio mensile lordo di fr. 3'300.–.

B.

La società debitrice dell’imposta, nel corso del 2009, tratteneva sugli stipendi dei due dipendenti menzionati i seguenti importi, a titolo di imposta alla fonte:

· per __________ (dal 9.3.2009 al 18.10.2009): fr. 1'508.50

· per __________ (dal 12.3.2009 al 18.08.2009): fr. 771.05.

C.

Con decisione del 26 gennaio 2010, l’Ufficio imposte alla fonte (UIF) chiedeva alla RI 1 il versamento di un ulteriore importo di fr. 522.60, sulla base di un calcolo dell’imposta che teneva conto dell’esigenza di annualizzare le aliquote riferite agli stipendi dei dipendenti, che avevano lavorato, rispettivamente, per 220 giorni __________ e per 157 giorni __________.

D.

La società debitrice dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2010, contestando l’esistenza di una differenza da ricuperare, in considerazione del fatto che i giorni di lavoro prestato dai due dipendenti ammontavano, rispettivamente, a 247.5 ed a 178. La reclamante spiegava che la differenza nei giorni, rispetto al calcolo dell’Ufficio imposte alla fonte, era “dovuta al fatto che i due dipendenti hanno usufruito interamente dei giorni di vacanza e festivi maturati, come da CCL”.

L’UIF respingeva il reclamo, con decisione del 4 febbraio 2010, nella quale argomentava che, secondo la direttiva della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti, “i giorni relativi alle vacanze e ai giorni festivi non goduti (pagati in contanti) non sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro”.

E.

Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente il calcolo dell’aliquota stabilito dall’autorità di tassazione. Spiega di avere chiuso l’esercizio il 21 ottobre 2009 e sottolinea che nell’ambiente in cui opera è uso pagare le vacanze, i festivi e i giorni non goduti a fine stagione.

Considerandi

1.

1.1.

Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD). Presupposto per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino. Se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

1.2

Per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:

· le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);

· si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);

· si deve tener conto, in forma forfettaria , delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).

1.3

L'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD) , e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);

L'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:

a) per persone sole;

b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);

d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.

2.

2.1.

L’autorità di tassazione ha calcolato la ritenuta d’imposta sullo stipendio dei due dipendenti in questione, tenendo conto del fatto che il loro rapporto di lavoro è durato meno di un anno. Alla base imponibile, costituita dallo stipendio percepito nei mesi lavorativi, ha allora applicato un’aliquota che corrisponde al compenso annualizzato.

Tale modo di procedere non è in sé contestato dalla debitrice dell’imposta. Quest’ultima sostiene piuttosto che il calcolo dell’UIF non terrebbe conto dei giorni lavorativi effettivamente prestati, che sono più di quelli stabiliti con la decisione impugnata.

2.2

Effettivamente, l’art. 1 cpv. 3 OIFo, dopo aver attribuito all’Amministrazione federale delle contribuzioni il compito di allestire le tariffe per la ritenuta d’imposta in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe valevoli per la tassazione annuale ordinaria (art. 212–214 LIFD), stabilisce che, per la determinazione dell’aliquota, i proventi periodici siano calcolati su un anno.

La Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio prevede, da parte sua, che per periodi di lavoro incompleti (l’assoggettato alla fonte lavora solo durante un certo periodo limitato e non per tutto l’anno), l’aliquota dovrà essere stabilita dal datore di lavoro tenendo conto di un salario corrispondente ad una attività annua completa (360 giorni). Precisa poi che i giorni relativi alle vacanze e ai giorni festivi non goduti (pagati in contanti) non sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro (cifra 15, lett. a della Direttiva cit.).

2.3

Una disciplina analoga è prevista dalle leggi tributarie anche nell’ambito dell’imposizione ordinaria del reddito. Infatti, se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Tuttavia, per i proventi periodici l’aliquota d’imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi (art. 50 cpv. 3 prima e seconda frase LT; art. 209 cpv. 3 prima e seconda frase LIFD).

2.4

Nella fattispecie, i due dipendenti per i quali l’UIF ha chiesto alla ricorrente il pagamento della differenza rispetto all’imposta trattenuta alla fonte hanno lavorato durante i seguenti periodi:

· __________ è stato assunto a partire dal 9 marzo 2009 con contratto a tempo indeterminato, che prevedeva un termine di disdetta di 30 giorni (conforme al contratto collettivo di lavoro); la disdetta gli è stata notificata il 29 settembre 2009 con effetto alla fine di ottobre;

· __________ è stata assunta a partire dal 12 marzo 2009 con contratto a tempo indeterminato, che prevedeva un termine di disdetta di 30 giorni; la disdetta gli è stata notificata il 29 luglio 2009 con effetto alla fine di agosto.

Ne consegue che __________ ha lavorato 7 mesi interi più 23 giorni nel mese di marzo, per un totale di 237 giorni; __________ 5 mesi interi più 20 giorni nel mese di marzo, per un totale di 173 giorni.

La circostanza che i contribuenti in questione abbiano effettivamente prestato il loro lavoro nel ristorante della ricorrente solo fino al 18 ottobre 2009 l’uno e fino al 18 agosto 2009 l’altra non giustifica che non si considerino i giorni seguenti, fino alla fine dei rispettivi mesi; ciò che è determinante è infatti che il rapporto di lavoro, e di conseguenza l’assoggettamento fiscale, sia durato fino all’ultimo giorno del mese. Altra questione è quella del pagamento in contanti per vacanze e giorni festivi non goduti, che non giustificano certamente una protrazione del rapporto di lavoro oltre la fine del mese.

Il reddito determinante per l’aliquota ammonta di conseguenza a fr. 43'233.65 per __________ ed a fr. 40'111.90 per __________. L’aliquota applicabile ai rispettivi stipendi lordi è del 5,70% per il primo e del 4.20% per la seconda. L’imposta corrispondente ammonta a sua volta, rispettivamente, a fr. 1622.35 per __________ ed a fr. 809.60 per __________.

L’importo dovuto dalla ricorrente si riduce allora a:

imposta dovuta per __________ fr. 1'622.35

imposta dovuta per __________ fr. 809.60

totale fr. 2’431.95

– provvigione 4% fr. 97.30

totale netto fr. 2’334.65

– importo già versato fr. 2'188.40

differenza fr. 146.25

3.

Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 febbraio 2010 è riformata nel senso che la RI 1 è tenuta al versamento per l’anno 2009 dell’importo di fr. 146.25.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.

Intimazione a:

-;

-;

-;

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 91, Art. 144, Art. 146, Art. 212, Art. 213 e Art. 214 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 33 e Art. 73 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 28 agosto 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 104, Art. 105, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 114 e Art. 231 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta, Art. 1 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 10 gennaio 2025.