Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2011.77

Deduzioni: spese per disabilità, retta della casa per anziani di un disabile, momento determinante, non spese di periodi fiscali precedenti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

15 novembre 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretaria

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

parti

rappr. da: __________, __________

contro

CO 1 __________

oggetto

ricorso del 30/31 maggio 2011 contro la decisione del 1° giugno 2011 in materia di IC e IFD 2010.

Fatti

A.

__________, nata il 22 aprile 1921, è stata degente, dal 2005 fino alla sua morte sopraggiunta il 25 marzo 2011, presso la Casa di riposo __________ a __________. Il 16 aprile 2009 essa ha fatto domanda per l’ottenimento di un assegno per grandi invalidi. Con decisione giunta alla contribuente unicamente nell’anno 2010, l’autorità competente ha stabilito che la stessa aveva diritto ad un assegno per grande invalido a decorrere dal 1° aprile 2008.

Nella dichiarazione fiscale 2010, la contribuente chiedeva la deduzione per le spese di cura per i degenti in casa per anziani pari a fr. 20'950.--, relative agli anni 2010, 2009 e 2008.

Notificandole la tassazione IC/IFD 2010, con decisione 20 aprile 2011, l’Ufficio di tassazione di __________ accoglieva la richiesta limitatamente a fr. 10'056.-- con la seguente motivazione: “È stata dedotta la retta pagata nel 2010”.

B.

__________, unico erede della contribuente nel frattempo deceduta, agente pertanto quale rappresentante della Comunione ereditaria fu __________, impugnava la suddetta decisione con reclamo 16 maggio 2011. A suo dire, al momento dell’allestimento delle dichiarazioni d’imposta 2008 e 2009, __________ non poteva far valere le deduzioni per disabilità in quanto non ancora a conoscenza della decisione che le concedeva il diritto all’assegno per grande invalido; decisione ricevuta solo nell’anno 2010. Per questo motivo la contribuente riteneva di poter ottenere nella tassazione 2010 anche le deduzioni relative agli anni 2008 e 2009.

L’autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 1° giugno 2011, nella quale sottolineava che le spese cagionate dal soggiorno presso la casa di riposo avrebbero potuto essere richieste in deduzione già nel 2008, rispettivamente nel 2009, indipendentemente dalla presenza o meno della decisione sul grado di invalidità. A suo dire sarebbe stato sufficiente che chi si era occupato della dichiarazione d’imposta inserisse tra le spese di disabilità i costi sopportati effettivamente negli anni 2008 e 2009; l’Ufficio di tassazione avrebbe poi proceduto ad effettuare le relative ricerche atte a stabilire se la contribuente aveva diritto o meno alla deduzione postulata.

C.

Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario __________, in rappresentanza della Comunione ereditaria fu __________, postula nuovamente il riconoscimento, nella tassazione 2010, delle spese di cura per la degenza di __________ in casa per anziani relative agli anni 2008 e 2009, ribadendo quanto già affermato in sede di reclamo.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna franchigia.

L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale).

È considerata disabile, giusta l’art. 2 cpv. 1 LDis, la persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che la rende difficile o le impedisce di compiere attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento e di esercitare un’attività lucrativa. Una disabilità è considerata persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle attività ordinarie della vita quotidiana o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. Sono considerati in ogni caso persone disabili: le persone che beneficiano di prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); le persone che beneficiano di un assegno per grandi invalidi ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM); le persone che beneficiano di mezzi ausiliari ai sensi degli artt. 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM; le persone degenti in casa di cura e case per anziani o a beneficio si servizi di aiuto domiciliare che necessitano di cure superiori ai sessanta minuti al giorno [circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 12 s.]. Le persone che non rientrano in nessuna di queste categorie, possono essere comunque considerate disabili se la loro disabilità risulta adeguatamente certificata ed accertata da un’attestazione medica [circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 11 del 31 agosto 2005, p. 7; circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 13].

1.2

I disabili che soggiornano in istituti come pure gli ospiti di case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento di tipo ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata alla casa per anziani che supera le spese di mantenimento a casa propria secondo le direttive relative al minimo vitale a norma dell’art. 93 LEF. Per gli anziani la deduzione è ammessa unicamente nei riguardi degli ospiti che necessitano di cure superiori a sessanta minuti al giorno; trattasi, normalmente, dei casi che beneficiano anche di un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI. Per il calcolo della quota di retta deducibile si fa sempre astrazione dell’assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, che va normalmente a favore della casa per anziani. Se il soggiorno non è dovuto alla disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa per anziani: dato che si parte dal presupposto che i residenti in case per anziani che necessitano un onere giornaliero inferiore a sessanta minuti vi risiedono senza prescrizione medica, le loro spese di soggiorno in tali istituti costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili (soltanto le spese di cura fatturate separatamente sono deducibili come spese di malattia) (cfr. circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005, p. 5/8; circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 19).

È in particolare deducibile la parte di retta che eccede, per i contribuenti persone sole, come nella fattispecie in esame, fr. 22'800.-- all’anno (pari a fr. 1'900.-- al mese) se, queste, non hanno più un proprio alloggio privato oppure se questo è affittato a terzi (circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 19).

2.2.1

La ricorrente ritiene di poter ottenere la deduzione, nella tassazione 2010 di __________ (degente dal 2005 presso la casa di riposo __________), per la parte di retta eccedente fr. 22'800.-- inerente gli anni 2008, 2009 e 2010; la contribuente sarebbe infatti venuta a conoscenza soltanto nel corso del 2010 del suo diritto al conferimento di un assegno per grande invalido a partire dall’aprile 2008.

2.2

Tuttavia determinante per l’accertamento delle spese di invalidità deducibili è la data del pagamento (Ist-Methode) (circolare n. 9/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, p. 15; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, p. 841; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 33f ad art. 33 LIFD, p. 549; cfr. anche CDT n. 80.2005.15 del 28 febbraio 2005 consid. 4.1.). Il contribuente può dunque dedurre nella sua tassazione unicamente le spese da lui sostenute nel corso di quello stesso anno.

La decisione dell’Ufficio di tassazione di __________ sfugge pertanto a critiche fondate. Decidere diversamente finirebbe per consentire al contribuente di cumulare a piacimento le deduzioni, con rispettiva ripercussione sull’aliquota. __________ può dunque richiedere la deduzione, nella tassazione 2010, unicamente delle spese cagionate dal soggiorno presso la casa per anziani di __________ per l’anno 2010.

Per quanto concerne le tassazioni 2008 e 2009, qualora la ricorrente ritenesse che la decisione con cui, nel 2010, è stato riconosciuto a __________ l’assegno per grande invalido a partire dal 2008, costituisca un fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova, potrebbe inoltrare un’istanza di revisione delle tassazioni dei periodi fiscali in questione (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD). Si ricorda tuttavia che la revisione è esclusa se l’istante, che avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

3.Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 300.–

sono a carico della ricorrente.

3.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.

Intimazione a:

-;

Copia per conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: la segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 33, Art. 144, Art. 146 e Art. 147 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 43bis e Art. 43ter — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 93 — letto nella versione del 1 settembre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 9 e Art. 73 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 agosto 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 26 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione militare, Art. 20 e Art. 21 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 15 novembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 32, Art. 231 e Art. 232 — letto nella versione del 1 luglio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2020 e 1 luglio 2020.