Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2014.262

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, contribuente sotto curatela, non incapace di discernimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 novembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 10 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

- non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013, nonostante un richiamo ed una diffida intimatagli il 17 giugno 2014, con decisione del 16 luglio 2014 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 300.–;

- con scritto del 6 ottobre 2014, RA 1, curatore del contribuente dal giugno 2014, ha chiesto all’Ufficio di tassazione l’annullamento della multa disciplinare, argomentando che il curatelato era in assistenza e che aveva debiti per oltre 25'000 franchi in carenza beni;

- con decisione del 9 ottobre 2014, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto tardivo;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1 chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta al suo curatelato.

Considerandi

- quale autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- a questa Corte è dunque precluso in ogni caso l’esame del merito della contestazione concernente la sanzione per violazione degli obblighi procedurali del ricorrente;

- infatti, con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, ma lo ha dichiarato irricevibile per tardività;

- l’art. 206 cpv. 1 LT per imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;

- gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

- il reclamo del 6 ottobre 2014 contro la decisione del 16 luglio 2014 era manifestamente tardivo;

- il curatore del contribuente non ha d’altronde addotto alcuno dei motivi di restituzione dei termini che sono enunciati dalla legge;

- è vero che, dalla decisione del 19 maggio 2014 dell’Autorità regionale di protezione di __________, che ha istituito una curatela di sostegno e di rappresentanza con gestione del patrimonio in favore di RI 1, si evince che quest’ultimo presentava uno “stato di debolezza” ed un “bisogno di protezione” e che uno dei compiti attribuiti al curatore consisteva proprio nel “rappresentare il curatelato… nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, banche, posta, assicurazioni, altre istituzioni e privati”;

- non risulta peraltro che l’insorgente sia stato riconosciuto incapace di discernimento e privato dell’esercizio dei diritti civili;

- comunque, la sanzione gli è stata inflitta dopo che il curatore aveva assunto il mandato e pertanto, anche volendo ammettere che lo stesso contribuente non fosse in grado di tutelare i suoi interessi, certamente avrebbe potuto provvedervi tempestivamente il curatore;

- né si può rimproverare all’Ufficio di tassazione di non aver intimato la decisione al curatore, anziché allo stesso curatelato: quest’ultimo non aveva infatti informato l’autorità di tassazione di aver assunto il mandato e, da parte sua, l’autorità di protezione è tenuta alla discrezione (art. 451 cpv. 1 CC);

- in queste circostanze, può essere esclusa l’esistenza di un motivo di restituzione dei termini;

- ne consegue che il ricorso è respinto;

- eccezionalmente, considerata la situazione economica del ricorrente, si rinuncia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4.

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 451 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 132, Art. 133, Art. 144, Art. 146 e Art. 182 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 73 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 192, Art. 206, Art. 231 e Art. 266 — letto nella versione del 28 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.