Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

80.2021.149

Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese, violazione degli obblighi di collaborazione davanti all’autorità di tassazione, documentazione prodotta solo con ricorso

Rubrum

Incarti n.

80.2021.150

Lugano

23 luglio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Alexandra Dragoni, vicecancelliera

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 giugno 2021 contro la decisione del 27 maggio 2021 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

- con dichiarazione di imposta IC/IFD 2018, RI 1 dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 1'473.- nonché una sostanza imponibile complessiva di fr. 3'050.-;

- con decisione di tassazione del 19 febbraio 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito UT) accertava d’ufficio, per quanto qui di interesse, alla voce 6.3. altri redditi fr. 50'000.-, quali “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;

- con reclamo del 20 febbraio 2020, RI 1 contestava predetta decisione, e meglio l’aggiunta dell’importo di fr. 50'000.-;

- con decisione di tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto con lo stesso non era stata comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del proprio rappresentante, __________ SA, Lugano, unitamente a suo padre, __________, contesta l’aggiunta dell’importo di fr. 50'000.- quali altri redditi per insufficienza di disponibilità finanziaria per l’acquisto di due appartamenti di una comproprietà per piani, rilevando in particolare che la somma per l’acquisto delle abitazioni in parola era stata data da parte di __________, madre del padre della qui ricorrente, __________ e producendo in merito apposita documentazione;

- con osservazioni 7/14 luglio 2021 l’UT ha comunicato di aver provveduto ad emettere una nuova decisione alla ricorrente sulla base della documentazione presentata innanzi a questa Camera.

Considerandi

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 3 ad art. 140 LIFD, p. 1764; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 24, n. 7, p. 354 s.);

- mentre la Legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (in seguito PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

- l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

- il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

- nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;

- il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;

- tornando alla fattispecie in discussione, il 7 luglio 2021 l’UT ha comunicato a questa Camera di aver provveduto ad emettere nei confronti della ricorrente una nuova decisione su reclamo dopo rettificazione, nella quale è stato tolto l’importo di fr. 50'000.- quale “altri redditi”, tenuto conto della documentazione presentata in sede di ricorso;

- considerato che la sola questione litigiosa, sottoposta a questa Camera da parte della ricorrente, concerneva l’aggiunta da parte dell’UT dell’importo di cui al precedente considerando, si deve concludere che la sopravvenuta rettifica della decisione, a seguito della documentazione presentata dalla ricorrente, renda il ricorso privo d’oggetto;

- giusta l’art. 231 cpv. 3 LT, di medesimo contenuto l’art. 144 cpv. 2 LIFD, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

- secondo la dottrina, al ricorrente possono essere addossate le spese del procedimento se egli ha causato inutilmente il procedimento di ricorso a causa di una violazione dei suoi doveri di collaborazione davanti all’istanza inferiore, questo è il caso, per esempio, se un contribuente non presenta estratti conto e altri documenti contrari agli obblighi di legge (Mächler A., in: VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed., Zurigo 2019, n. 21 ad art. 58 PA, p. 861);

- nel caso concreto, la ricorrente, non rappresentata dinnanzi all’Ufficio di tassazione, sia con il proprio reclamo che successivamente con risposta ad una richiesta documenti del 19 ottobre 2020, ha prodotto altra documentazione rispetto a quella che le era stata richiesta dall’Ufficio di tassazione, e meglio dalla stessa l’autorità fiscale non ha potuto determinare se i fondi donati erano quelli poi utilizzati per perfezionare la compravendita immobiliare;

- pertanto si giustifica imporre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura nella misura di un mezzo, visto come essa ha comunque presentato della documentazione, seppur non rilevante, collaborando con l’autorità fiscale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è privo d’oggetto.

2.

Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 400.- ).

3.

Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di Bedigliora.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 144 — letto nella versione del 1 luglio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 231 — letto nella versione del 1 gennaio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 58 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2022.