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81.2011.134

Abuso di targhe; circolazione senza assicurazione RC

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Numero d'incarto: 81.2011.134

Data decisione, Autorità: 06.11.2011, PRPEN

Titolo:

Abuso di targhe; circolazione senza assicurazione RC

ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

cpv. 1 cf. 2 LCSTR art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2011.134

DA 1371/2011

Bellinzona novembre 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Paolo Cardillo in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. DA 1371/2011 del 18 aprile 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole dicondurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, abuso della licenza e delle targhe

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di mancanto pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3. Revoca il beneficio alla sospensione condizionale alla pena pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento) corrispondenti a 60 (sessanta) aliquote da fr. 90.- (novanta), decretata nei suoi confronti dal MP il 3.12.2007 (DA 4156/2007) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (sessanta). Si dispone per la revoca della predetta sospensione condizionale in quanto l'imputato è incorso in ulteriori infrazioni alla LCStr, malgrado la condanna del 3.12.2007.

rilevato che l’imputato chiede di essere rimesso al beneficio della sospensione condizionale di cui alla revoca proposta al pto 3;

richiamati gli art. 97 cifra 1 cpv.1 LCStr; gli art. 63 e segg. LCStr, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr; gli art. 42 cpv. 1 CP; art. 46 cpv. 1 CP; art. 106 CP;

gli art. 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1. abuso delle targhe

per avere, il __________ a Chiasso, condotto l'autovettura __________ con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________

rilasciate ufficialmente per altro veicolo, segnatamente una __________;

1.2. circolazione senza assicurazione RC

per avere, il __________ a __________, nelle circostanze di cui al punto

precedente, condotto l'autovettura __________ senza la licenza di

circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere,

prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta

assicurazione per la responsabilità civile;

2. Di conseguenza è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.-

(sessanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.

1'800.- (milleottocento).

2.1.1. L’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena

pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva di giorni 30

(trenta), ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.-- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Non revoca il beneficio alla sospensione condizionale alla pena pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento) corrispondenti a 60 (sessanta) aliquote da fr. 90.- (novanta), decretata nei suoi confronti dal MP il 3.12.2007 (DA 4156/2007), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

AINQ 1, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1800.- pena pecuniaria

fr. 125.- tassa di giustizia

fr. 225.- spese giudiziarie

fr. 2'150.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36, Art. 42, Art. 46 e Art. 106 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 80, Art. 84 e Art. 348 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.