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81.2011.226

Lesioni semplici, furto, contravvenzione alla LF sugli agenti terapeutici

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.02.2013, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici, furto, contravvenzione alla LF sugli agenti terapeutici

AGENTI TERAPEUTICI FURTO LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS art. 139 cf. 1 CPS art. 87 cpv. 1 let. f LATER

Incarto n.

81.2011.226

DA 2033/2011

Bellinzona febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1 ;

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici

per avere, a __________, il __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 1, e meglio per averla colpita con un calcio all’arto inferiore sinistro inferendole le lesioni menzionate nel certificato medico del __________ dei Dr.med. __________, __________ e __________, agli atti;

2. furto

per avere, nel mese di dicembre __________, a __________ presso l’DANN 1 sita nel Parco di “__________”, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene 2 rotoli di rame (fili elettrici) del valore di CHF 700.- ai danni del Comune di __________ (refurtiva non recuperata);

3. infrazione alla LF sugli agenti terapeutici

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo gennaio __________/maggio __________, importato dalla Thailandia 100 dosi di “Kamagra”, medicamento soggetto a prescrizione medica (principio attivo Sildenafil citrato), benché sprovvisto della necessaria autorizzazione, nonché per avere, in correità con ACPR 1, dispensato a __________ 66 dosi di “Kamagra” al prezzo di CHF 660.-, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 123 cifra 1, 139 cifra 1 CP; 86 cpv. 1 LATer, richiamati gli artt. 42 segg. e 333 cpv. 2 lett. b) CP;

perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2011 n. 2033/2011 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 4'500.- (quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 250.- (duecentocinquanta).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputato, con scritto pervenuto al Ministero pubblico il 20 febbraio 2013 (e da questi trasmesso per competenza alla Pretura penale) ha preannunciato la sua intenzione di non presenziare al dibattimento, sostanzialmente per motivi economici;

ritenuto che i presupposti fissati al riguardo dall’art. 336 cpv. 3 CPP risultano adempiuti - segnatamente il grave motivo e la presenza non necessaria dell’imputato (stante quanto già risulta dagli atti e i motivi, già preannunciati, dell’opposizione al decreto d’accusa da parte dell’accusatrice privata ACPR 1) - il Giudice dispensa IM 1 dal comparire personalmente a questo dibattimento;

prospettato il reato di contravvenzione alla LF sugli agenti terapeutici (art. 87 LATer), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a carico di IM 1;

esaminata la questione a sapere se i fatti imputati a IM 1 relativamente a quanto avvenuto il 25.06.2010 presso il proprio domicilio possano adempiere i presupposti di cui ai reati di lesione grave (art. 122 CP), rispettivamente di omissione di soccorso (art. 128 CP), il Giudice risponde negativamente;

richiamati gli artt. 1, 34, 42, 47, 69, 106, 123 cifra 1, 139 cifra 1 CP; 87 cpv. 1 lett. f) LATer; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG,

al termine dell’odierno dibattimento,

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), furto (art. 139 cifra 1 CP) e contravvenzione contro la LF sugli agenti terapeutici (art. 87 cpv. 1 lett. f) LATer) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 4'500.- (quattromilacinquecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille).

2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. IM 1 è assolto dall’imputazione di delitto contro la LF sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 LATer) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

4. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

5. È ordinata la confisca e la distruzione di una lampada alogena per la coltivazione indoor di piante e di 27 (ventisette) buste di Kamagra sequestrati in data 14 luglio 2010.

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7. Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1 )

); per sé e per ACPR 1, __________)

,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Polizia scientifica, Bellinzona

Ufficio del farmacista cantonale, Mendrisio

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 1'000.- multa

CHF 125.- tassa di giustizia

CHF 275- tassa di giustizia

CHF 1'400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 106, Art. 122, Art. 128 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 336 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici, Art. 86 e Art. 87 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 agosto 2020, 26 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.