Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

81.2011.269

Impiegare, in qualità di datore di lavoro, una persona sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 06.02.2013, PRPEN

Titolo:

Impiegare, in qualità di datore di lavoro, una persona sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 11 cpv. 3 LFSTR art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto n.

81.2011.269

DA 2651/2011

Bellinzona febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2651/2011 del 18 luglio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 220.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 13'200.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 800.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 2'800.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 19.10.2009, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento dell’imputato. In via subordinata, chiede che la pena venga ridotta e che non venga revocata la sospensione della condizionale;

richiamati gli art. 117 cpv. 1, in rel. con l’art 11 cpv. 3 LStr, richiamati gli artt. 34 e 42 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere fra il __________ e il __________ ad __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso la discoteca __________, come barista, __________, cittadina bulgara sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 30(trenta) aliquote giornaliere di fr. 220.- (duecentoventi), per un totale di fr. 6'600.- (seimilaseicento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna per complessivi fr. 2'800.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 19.10.2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno.

4. Non si assegnano indennità.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42 e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.