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81.2011.294

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 28.11.2012, PRPEN

Titolo:

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

81.2011.294

DA 2881/2011

Bellinzona novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2881/2011 del 2 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole diguida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

e propone la condanna a

1. Alla pena detentiva di 90 giorni (art. 40 e segg. CPS) considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).

2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

richiamati gli art. 95 cifra 2 LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore) per avere ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per un periodo indeterminato.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. ad una pena di 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità da eseguire;

2.2 l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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