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81.2011.311

Pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due vetture

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 19.12.2012, PRPEN

Titolo:

Pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due vetture

INCROCIO E SORPASSO

art. 26 cpv. 1 LCSTR art. 27 cpv. 1 LCSTR art. 35 cpv. 2 LCSTR art. 90 cf. 2 LCSTR art. 3 cpv. 1 ONCS art. 7 cpv. 2 ONCS art. 10 cpv. 1 ONCS

Incarto n.

81.2011.311

DA 3079/2011

Bellinzona dicembre 2012

Sentenza con motivazione

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1 __________difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 3079/2011 del 16 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture;

fatti

avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede la derubricazione dell’infrazione accertata da grave (art. 90 cpv. 2 LCStr) a lieve (art. 90 cpv. 1 LCStr);

considerato in fatto e in diritto

1.

I fatti di cui al presente processo si sono realizzati il __________ sull’autostrada A2, carr. B, in territorio di __________, quando un veicolo della Polizia cantonale ha scorto il motoveicolo __________ targato TI __________ guidato da IM 1 sorpassare -sulla destra- due autovetture che lo precedevano sulla corsia di sinistra. Il prevenuto si è in seguito re-immesso sulla corsia di sorpasso.

2.

Il motoveicolo in seguito imboccava lo svincolo autostradale all’altezza dell’uscita di __________. La Polizia cantonale dopo averlo individuato ha azionato le sirene ed il lampeggiante intermittente di colore blu posto sul tetto. Ciononostante, il motoveicolo in questione non ha interrotto la sua corsa, continuando in direzione di __________ fino alla semiautostrada prima del percorso rotatorio di __________, dove la Polizia è riuscita finalmente ad affiancare il motoveicolo e a farsi notare da IM 1 il quale si è pertanto fermato.

3.

A fermo avvenuto, la Polizia constatava che IM 1 non si era avveduto della pattuglia poiché stava ascoltando della musica sotto il casco con un dispositivo acustico ad entrambe le orecchie, circostanza che gli impediva di fatto di sentire le sirene. Dettaglio poi confermato dallo stesso IM 1 al momento del fermo (AI 1).

4.

Interrogato alle 18:10 del __________ presso gli uffici della Polizia Cantonale, IM 1 si è giustificato come segue.

“Alcune autovetture mi precedevano sulla corsia di sorpasso ad una velocità di circa 120 Km/h. Da parte mia, avendo premura di far rientro al mio domicilio per evitare il temporale, dato che la corsia normale di marcia era libera, decidevo di sorpassare sulla destra 2 autovetture e poi spostarmi nuovamente sulla corsia di sorpasso.”

(IM 1, verbale int. __________)

La Polizia, nel suo rapporto di costatazione, ha rilevato che il traffico era intenso e la visibilità buona.

5.

Il Procuratore pubblico ha qualificato il comportamento di cui sopra come un infrazione “grave” alla circolazione, siccome suscettibile di provocare un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare, per aver eseguito una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.

A giusto titolo. Come vedremo, l’istruttoria dibattimentale ha in effetti permesso di chiarire che vi è stato un vero e proprio “sorpasso” e non, come addotto dalla difesa in sede dibattimentale, di un semplice “superamento” (vorbeifahren) a destra. Sul significato di detta terminologia e sulle relative conseguenze giuridiche va specificato quanto segue.

6.

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e la giurisprudenza che la applica prevedono che quel conducente che effettua un “sorpasso” sulla destra in autostrada disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale, ossia quella che impone d’effettuare di principio dette manovre a sinistra (art. 35 cpv. 1 LCStr).

Si tratta, in genere, di un’infrazione di tipo grave, punita a norma dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Infatti, un simile comportamento, specie se commesso su arterie come le autostrade ove solitamente si circola a velocità elevata, costituisce astrattamente una seria messa in pericolo della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

7.

A detto principio si può comunque riconoscere eccezioni:

a precisazione di quanto esposto al punto 6, la giurisprudenza distingue il citato “sorpasso” dal cosiddetto “superamento” (in francese: dépassement e devancement; in tedesco: vorbeifahren).

È considerata “superamento” quella manovra secondo cui un conducente prosegue più velocemente la propria marcia a destra nonostante, sulla corsia di sinistra, siano presenti veicoli più lenti. Diversamente dal “sorpasso” chi esegue un “superamento” non ha come obiettivo quello di proseguire il viaggio più velocemente, ma quello di spostarsi su un’altra corsia per creare meno pericolo ad un improvviso intoppo (“bouchon”: Bussy & Rusconi, CS CR Commentaire, 1996, pag. 358).

A queste condizioni un “superamento” non è considerato un’infrazione grave siccome, con questa manovra, l’automobilista reagisce ad una situazione di traffico tale da imporre la manovra appena descritta.

8.

La giurisprudenza, in base agli art. 44 LCStr (corsie, circolazione in colonna) e all’art. 8 ONC, ha stabilito che è vietato sorpassare a destra in autostrada nell’ottica di circolare più rapidamente, precisando tuttavia che, a determinate condizioni un “devancement” a destra è possibile e ciò anche alla luce della Convenzione di Vienna del 1968 (art. 11 § 6).

9.

In definitiva, stante tutto quanto sopra esposto, un cambio di corsia in autostrada e un avanzamento a destra non può essere considerato in abstracto come un “sorpasso”, ma occorre stabilire nel caso specifico se sono realizzati i presupposti della cifra 1 o 2 dell’art. 90 LCStr.

10.

In casu, si tratta inequivocabilmente di un “sorpasso” e non di un “superamento”. Infatti, come peraltro emerso nuovamente in sede dibattimentale, il motociclista non si trovava in obbligo di spostarsi su un’altra corsia per creare meno pericolo a fronte di un improvviso intoppo, ma perseguiva l’obiettivo di proseguire circolando più velocemente rispetto ai veicoli che si trovavano sulla corsia di sinistra. Infatti, lo stesso IM 1 dichiara:

“Non ho frenato. Avevo visto già da lontano che non procedevano alla mia stessa velocità, ossia di 120 Km/h. Ho ponderato la situazione e quindi mi sono spostato sulla corsia di destra superando i due autoveicoli.”

“Io le auto le ho viste molto prima, ho avuto tempo per valutare la situazione e decidere l’agire. Le due macchine non accennavano a spostarsi.”

(IM 1, verbale dibattimento 19.12.2012)

11.

Poco importa se gli autoveicoli circolavano sulla corsia di sorpasso anzichè sulla corsia di destra. Come da stessa ammissione di IM 1, questi avrebbe avuto tutto il tempo di rallentare, di portarsi alla stessa velocità degli autoveicoli in questione e attendere che i due veicoli si spostassero dalla corsia a sinistra, senza dunque necessità alcuna di sorpassare sulla destra.

Siccome un siffatto guidare è in abstacto suscettibile -per giurisprudenza- di causare un serio pericolo per la sicurezza stradale, i presupposti enunciati alla cifra 2 dell’art. 90 LCStr devono essere considerati adempiuti. Una derubricazione a caso lieve, come richiesto dalla difesa durante la propria arringa, è pertanto da escludere, anche se in concreto, il motociclista non ha oggettivamente non ha causato incidenti.

In ogni caso, considerato che il qui prevenuto è apparso in aula collaborante e comprensivo (così da poter effettuare una buona prognosi d’assenza di rischio di recidiva) e che, indipendentemente dalla presente infrazione, conduce una vita dignitosa (è agli studi ed è pure attivo in ambito militare come istruttore alla caserma del __________), è giustificato ridurre la pena a da 20 a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna per un totale di fr. 450.00 e sopprimere la multa. Idem per quanto attiene alal riduzione del periodo di prova per la sospensione condizionale.

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando in data __________ un serio pe­ricolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture a __________, autostrada A2;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 450.00 (quattrocentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 550.00 (cinquecentocinquanta).

3.Intimazione a:

AINQ 1, __________

IM 1 __________,

DI 1, __________.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 425.00 tassa di giustizia

fr. 125.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 35, Art. 44 e Art. 90 — letto nella versione del 1 maggio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 8 e Art. 11 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.