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81.2011.325

Omettere di mantenere la necessaria distanza dal veicolo antistante che si ferma regolarmente urtandolo così da tergo e abbandonare il luogo dell'incidente senza rispettare quanto imposto dalla legge

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 08.02.2013, PRPEN

Titolo:

Omettere di mantenere la necessaria distanza dal veicolo antistante che si ferma regolarmente urtandolo così da tergo e abbandonare il luogo dell'incidente senza rispettare quanto imposto dalla legge

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 26 cpv. 1 LCSTR art. 27 cpv. 1 LCSTR art. 31 cpv. 1 LCSTR art. 31 cpv. 2 LCSTR art. 32 cpv. 1 LCSTR art. 34 cpv. 4 LCSTR art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 2 cpv. 1 ONCS art. 3 cpv. 1 ONCS art. 4 cpv. 1 ONCS art. 12 cpv. 1 ONCS

Incarto n.

81.2011.325

DA 3400/2011

Bellinzona febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 -

(difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 3400/2011 del 5 settembre 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole diinfrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizinalmente per un periodo di prova 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n. 1, 2.2. e 3, postulando una massiccia attenuazione della pena protestando tasse, spese e ripetibili;

richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando l’__________ con il veicolo __________ targato TI __________ a __________, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall'antistante vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ che si era regolarmente fermata, urtandola così da tergo;

1.2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per avere a __________ l’__________ abbandonato i luoghi dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia;

2. Di conseguenzaIM 1IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’230.- (milleduecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 830.- (ottocentotrenta) senza motivazione scritta.

3. Non viene riconosciuta nessuna indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (1427168).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 800.00 multa

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 1630.00 totale

fr. 2500.00 cauzione già versata

fr. -870.00 a saldo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 429 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 32, Art. 34 e Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3, Art. 4 e Art. 12 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.