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81.2011.326

Vie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato d'inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 08.01.2013, PRPEN

Titolo:

Vie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato d'inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

DANNEGGIAMENTO GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 144 cpv. 1 CPS art. 177 CPS art. 31 cpv. 1 LCSTR art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

81.2011.326

DA 3393/2011

Bellinzona gennaio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 3393/2011 del 31 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto, danneggiamento, ingiuria, infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

3. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l'11.11.2008, ma prolugna il periodo di prova di 1 (uno) anno.

4. Per ogni sua pretesa l'accusatore privato ACPR 1, __________, è rinviato al competene foro civile.

rilevato che l’imputata chiede di poter svolgere dei lavori di pubblica utilità in alternativa alla pena pecuniaria;

richiamati gli art. 37, 39, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 CP; 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 seconda frase, 95 cifra 2 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 130 e 132, 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di

1.1.danneggiamento, per avere, ad __________, il __________, presso l’abitazione dell’ex compagno ACPR 1, lanciando per aria dei piatti, sia in casa, sia dalla finestra, distrutto un certo numero di stoviglie e deteriorato un mobile antico (danno quantificato dall’accusatore privato in CHF 4'000.00)

1.2.vie di fatto, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.1., colpendolo con un piatto alla caviglia, senza cagionargli rilevanti danni al corpo o alla salute, commesso vie di fatto nei confronti dell’ex compagno ACPR 1;

1.3.ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.1., offeso l’onore dell’ex compagno ACPR 1 insultandolo con diversi ingiuriosi epiteti fra cui “bastardo”, “padre di merda” e “figlio di puttana”;

1.4.guida in stato di inattitudine, per avere, ad __________, il __________, condotto la vettura __________ targata TI __________ in comprovato stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.68 / max 2.96 g/kg);

1.5.infrazione alle norme della circolazione, per avere, ad __________, il __________, nelle condizioni psico-fisiche descritte sub 1.4., infranto le norme della circolazione, segnatamente perdendo per imprevidenza colpevole la padronanza del veicolo __________ targata TI __________ ed andando così a cozzare durante una marcia a ritroso contro un muretto;

1.6.guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 1.4., condotto la vettura __________ targata TI __________, sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla Sezione della circolazione, a tempo indeterminato, il __________;

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. al lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore;

2.1.1. l’accusata è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 650.- (seicentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino l’11.11.2008, ma prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione stradale, Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 37, Art. 39, Art. 46, Art. 126, Art. 144 e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 31 e Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.