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81.2011.373

Guida in stato di ubriacchezza, invasione corsia contromano, collisione con torpedone proveniente in senso inverso

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 28.03.2013, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di ubriacchezza, invasione corsia contromano, collisione con torpedone proveniente in senso inverso

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE PADRONANZA DEL VEICOLO

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2011.373

DA 3990/2011

Bellinzona marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare

IM 1 ;

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine

per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 2.04 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal modo la collisione con il torpedone __________ targato TI __________ condotto da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr in rel. con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per avere abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

visto il decreto d’accusa n. 3990/2011 del 10 ottobre 2011 del che propone la condanna dell’imputato:

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF. 4'050.- (quattromilacinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 300.- (trecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputato il quale contesta i reati di cui ai numeri 2 e 3 del DAC rispettivamente il tasso alcolemico ritenuto al numero 1 chiede in ogni caso che in caso di condanna la pena venga sensibilmente ridotta;

visti gli artt. 1, 34, 42, 47, 106 CP; 90 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 700.- (settecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille).

2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

4. IM 1 è assolto dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

5. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) sono poste nella misura di CHF 500.- (cinquecento) a carico di IM 1 e nella misura di CHF 250.- (duecentocinquanta) a carico dello Stato.

5.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 ,

- per raccomandata

,

- alla crescita in giudicato

__________, __________

__________ SA, Via __________, __________

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: La Segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 1'000.- multa

CHF 270.- tassa di giustizia

CHF 230.- spese giudiziarie

CHF 1'500.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 130.- tassa di giustizia

CHF 120.- spese giudiziarie

CHF 250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 19 marzo 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 34, Art. 51, Art. 90, Art. 91 e Art. 92 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3 e Art. 7 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.