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81.2011.409

Vie di fatto, ingiuria

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.409

Data decisione, Autorità: 27.02.2013, PRPEN

Titolo:

Vie di fatto, ingiuria

INGIURIA VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

81.2011.409 / 410

DA

DA

Bellinzona febbraio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

e

IM 2IM 2

visti i decreti d’accusa n. 4421/2011 e 4422/2011 del 27 ottobre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore colpevole di

1. vie di fatto

per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con una sberla;

2. ingiuria

per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo” e “bastardo”;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 650.- (seicientocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).

3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

preso atto che il Procuratore pubblico , Lugano, ritiene l’imputata IM 2 autrice colpevole di

1. vie di fatto

per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno schiaffo;

2. ingiuria

per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo” e “bastardo”;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 150.- (centocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato che l’accusatore privato postula la conferma dei decreti di accusa;

rilevato che IM 1 chiede di essere prosciolto;

che IM 2 chiede di essere prosciolta dall’imputazione di ingiuria e che di conseguenza la pena venga adeguata;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 177 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4421/2011 del 27 ottobre 2011.

2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “drogato” e “cretino”.

3. Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr. 650.- (seicentocinquanta).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.- (duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4. IM 2 è autrice colpevole di

4.1. vie di fatto

per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno schiaffo.

4.2. ingiuria

per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “rimbambito” e “bambo”.

5. Di conseguenza IM 2 è condannata:

5.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

5.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

5.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

5.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

5.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.- (duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

IM 2

ACPR 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 35.- testi

fr. 385.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

fr. 100.- multa

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 35.- testi

fr. 485.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106, Art. 126 e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 427 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.