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81.2011.467

Lasciar vagare liberamente tre cani, uno dei quali ha morsicato una persona

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 04.04.2013, PRPEN

Titolo:

Lasciar vagare liberamente tre cani, uno dei quali ha morsicato una persona

LEGGE SULL'ORDINE PUBBLICO

art. 6 LOP

Incarto n.

81.2011.467

DA 4832/2011

Bellinzona aprile 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare

IM 1, __________,

prevenuto colpevole di atti contro la pubblica incolumità

per avere a __________ in data __________ e __________, lasciato vagare liberamente i suo tre cani di razza __________, uno dei quali, nella prima circostanza, ebbe a morsicare __________ all’avambraccio destro (certificato medico __________ PS Ospedale Regionale di __________, agli atti);

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 6 LOP;

visto il decreto d’accusa n. 4832/2011 del 28 novembre 2011 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

rilevato che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è assolto dall’imputazione di atti contro la pubblica incolumità (art. 6 LOP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.

Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

2.1.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 ____________________

- per raccomandata

,

__________

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: La Segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

CHF 250.- tassa di giustizia

CHF 100.- spese giudiziarie

CHF 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1 e Art. 106 — letto nella versione del 1 aprile 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera, Art. 6 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 dicembre 2020.