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81.2011.472

Effettuare una pericolosa manovra di sorpasso in una curva con scarsa visibilità

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.472

Data decisione, Autorità: 16.10.2012, PRPEN

Titolo:

Effettuare una pericolosa manovra di sorpasso in una curva con scarsa visibilità

INCROCIO E SORPASSO

art. 35 cpv. 4 LCSTR art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto n.

81.2011.472

DA 5170/2011

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 5170/2011 del 12 dicembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, il __________ sulla strada cantonale fra __________ e __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pe­ricolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata LU __________, tenuto su tutto il tratto percorso una velocità nettamente al di sopra dei limiti vigenti, così come lui stesso ha ammesso a verbale, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso in una curva con scarsa visibilità;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in rel. con l’art. 35 cpv. 4 LCStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il __________ sulla strada cantonale fra __________ e __________, circolando con la vettura __________ targata LU __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso in una curva con scarsa visibilità.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 900.- (novecento);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

__________.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 900.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 1'250.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 35 — letto nella versione del 1 maggio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.