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81.2011.62

Sferrare un pugno al volto, senza tuttavia provocare delle lesioni, ma unicamente un leggero ematoma/suffusione alla palpebra superiore

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.62

Data decisione, Autorità: 30.10.2012, PRPEN

Titolo:

Sferrare un pugno al volto, senza tuttavia provocare delle lesioni, ma unicamente un leggero ematoma/suffusione alla palpebra superiore

VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS

Incarto n.

81.2011.62

DA 898/2011

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 898/2011 dell’11 marzo 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

vie di fatto

per avere, a __________, in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, sferrandogli un pugno al volto, senza tuttavia provocargli delle lesioni, ma unicamente un leggero ematoma/suffusione alla palpebra superiore, come si evince dal certificato medico agli atti;

e propone la condanna

1. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

2. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 15, 16, 126 cpv. 1 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di vie di fatto per quanto descritto nel decreto di accusa n° 898/2011 dell’11 marzo 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatore privato dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 15, Art. 16 e Art. 126 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 427 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.