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81.2011.63

Disobbedienza a decisioni dell'autorità, incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di poca gravità

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.63

Data decisione, Autorità: 31.10.2012, PRPEN

Titolo:

Disobbedienza a decisioni dell'autorità, incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di poca gravità

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR art. 116 cpv. 2 LFSTR

Incarto n.

81.2011.63 / 64

DA

DA

Bellinzona ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carolina Brusco in qualità di segretaria per giudicare

IM 2 -

difesi da: __________, __________

visti i decreti d’accusa n. 896/2011 e 897/2011 dell’11 marzo 2011;

preso atto che __________ è deceduto il __________ e che di conseguenza il procedimento nei suoi confronti deve essere stralciato dai ruoli per estinzione dell’azione penale;

proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di IM 2 senza nuova citazione dal momento che trattandosi di contravvenzioni l’imputata, salvo richiesta di chi lo dirige, non è tenuta a partecipare personalmente al dibattimento (cfr. art. 336 cpv. 1 CPP);

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di

1. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, a __________, nel periodo __________,

in correità con il marito __________, omesso di ottemperare alla decisione __________, del Municipio di __________, regolarmente cresciuta in giudicato, con la quale veniva fatto loro ordine (in qualità di proprietario e gestore per lui, rispettivamente, di gerente per lei, dello stabile denominato “__________”), di far sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione all’interno del citato immobile, ripristinando il suo uso a scopo residenziale-abitativo, ritenuto come, in occasione dei controlli di Polizia effettuati nel periodo 07.10.2009-06.10.2010, è stata accertata la presenza, all’interno dello stabile, di cittadine straniere (ecuadoregne, brasiliane, nigeriane e domenicane) dedite alla prostituzione;

2. infrazione di poca gravità alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di poca gravità)

per avere, a __________, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in correità con il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno una cittadina domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;

e propone la condanna

1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (quattro).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 19, 106 CP; 116 cpv. 1 lett. a LStr in relazione con l’art. 116 cpv. 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. Il procedimento penale promosso con incarto 2011.786 nei confronti di __________ e sfociato nel decreto di accusa n. 896/2011 del 11 marzo 2011 è stralciato dai ruoli.

2. IM 2 è prosciolta dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 897/2011 del 11 marzo 2011.

3. IM 2 è autrice colpevole di infrazione di poca gravità alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale) per avere, a __________, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in correità con il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno una cittadina domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

4. Di conseguenza __________ è condannata:

4.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. La condannata è avvertita che, se la sentenza è notificata personalmente, può presentare per scritto oppure oralmente, entro dieci giorni dalla notificazione, istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Nell’istanza la condannata deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.

7. Intimazione a:

- seduta stante

, (per sé e per l’imputata)

- per raccomandata

AINQ 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 2

fr. 200.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 19 e Art. 106 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 336 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.