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81.2012.228

Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.08.2013, PRPEN

Titolo:

Danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio

DANNEGGIAMENTO VIOLAZIONE DI DOMICILIO

art. 144 cpv. 1 CPS art. 186 CPS

Incarto n.

81.2012.228

DA 2826/2012

Bellinzona agosto 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1 ;

prevenuto colpevole di

1. danneggiamento

per avere, ad __________, in un periodo non meglio precisato tra fine novembre ed inizio dicembre 2011, deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa mobile altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, e meglio, per avere strappato tre piccole palme, un’azalea, una camelia e una pianta d’alloro, nonché tagliato il tronco di una vigna - gettandole poi nel compostaggio - di proprietà della __________ SA cagionando un danno denunciato di almeno CHF 500.00;

2. violazione di domicilio, ripetuta

per essersi, ad__________, nei periodi fine novembre-inizio dicembre 2011 e fine gennaio-inizio febbraio 2012, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, introdotto in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure trattenuto contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, e meglio, per essersi, una prima volta nelle circostanze di cui al punto 1, nonché una seconda volta per ultimare l’atto, indebitamente introdotto nel cortile dell’esercizio pubblico __________ contro la volontà del gestore M__________ SA e quindi dell’amministratore unico __________;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1 e 186 CP, richiamati gli artt. 34, 42 e 44 CP;

visto il decreto d’accusa del 12 giugno 2012 n. 2826/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 150.- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 150.- (centocinquanta).

4. L’accusatrice privata ACPR 1, Ascona, rappr. da RA 1, è rinviata al competente foro per eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106, 144 cpv. 1, 186 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

4. L’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura (art. 353 cpv. 2 CPP).

5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6. Intimazione a:

- seduta stante

Ascona,

- per raccomandata

,

, , ,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 200.- multa

CHF 200.- tassa di giustizia

CHF 200.- spese giudiziarie

CHF 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 106, Art. 144, Art. 186 e Art. 369 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 353 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.