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81.2012.233

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.09.2013, PRPEN

Titolo:

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR

Incarto n.

81.2012.233/234

DA 2972/2012

Bellinzona settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

e

IM 1

IM 2

(difensore di entrambi: . DI 1, )

prevenuti colpevoli di

IM 1 incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere, a __________, nel periodo dal 9 giugno 2011 al 5 giugno 2012, in correità con la moglie __________ facilitato l’entrata e il soggiorno illegale del di lui figlio minorenne __________ ben sapendo che quest’ultimo non era in possesso dei necessari visti e permessi per poter entrare e risiedere in Svizzera;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 116 cpv. 1 lett. a) LStr;

perseguito con decreto d’accusa del 19 giugno 2012 n. 2972/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. Contro Carla Pelli Rashiti il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

IM 2 incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere, a __________, nel periodo dal 9 giugno 2011 al 5 giugno 2012,

in correità con il marito __________ facilitato l’entrata e il soggiorno illegale del di lui figlio minorenne __________, ben sapendo che quest’ultimo non era in possesso dei necessari visti e permessi per poter entrare e risiedere in Svizzera;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 116 cpv. 1 lett. a) LStr;

perseguita con decreto d’accusa del 19 giugno 2012 n. 2974/2012 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 140.- (centoquaranta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'400.- (millequattrocento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. Contro __________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

richiamato il decreto di riunione dei procedimenti 12 agosto 2013;

rilevato che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputati, con protesta di “tasse, spese e ripetibili”;

sentiti per ultimi gli imputati, i quali dichiarano:

- di non avere mai nascosto (ma anzi, di avere addirittura segnalato alle autorità) di avere con sé il figlio in Svizzera (__________)

- di non avere nulla da aggiungere (__________);

richiamati gli artt. 1 CP; 116 cpv. 1 lett. a); 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia I. 1. IM 1 è assolto dall’imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 a) LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

II. 1. IM 2 è assolta dall’imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 a) LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

III. 1. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 900 (novecento) sono poste a carico dello Stato.

2. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. A IM 1 e IM 2 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di complessivi CHF 1'500.- (millecinquecento).

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

Torricella-Taverne

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 700.- tassa di giustizia

CHF 200.- spese giudiziarie

CHF 900.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 34, Art. 42, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 429 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.